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SUB APPALTO

 

DIREZIONE LAVORI

   

Sub appalto  

 

 

 

APPALTO

 

 

L'Impresa ______________. con sede legale in _______________ , Via _____________ n. _________ , Codice Fiscale n° ____________ e partita IVA n° _____________ nella persona del proprio Amministratore Unico legale rappresentante _______________ , nato a _______ il ____________________, in appresso per brevità denominata "APPALTATORE"

E

L'Impresa ______________ con sede legale in _______________ , Via _____________ n. _________ , Codice Fiscale n° ____________ e partita IVA n° _____________ nella persona del proprio Amministratore Unico legale rappresentante _______________ , nato a _______ il ____________________ , in appresso per brevità denominata "SUBAPPALTATORE"
ed entrambi per brevità in appresso denominate "Parti".

 

PREMESSO

 

- che l'Impresa ______________ è assuntrice da parte dell'ENTE/AZIENDA , con sede in ___________ Via ___________ n. ______________ , in appresso denominato ENTE APPALTANTE, dei lavori di _______________ , giusto contratto d'appalto stipulato in data ________________ , a rogitato del __________ con Rep. n. ______ e registrato a _____________ il __________ al n. _________ , per l'importo complessivo dei lavori al netto dell'I.V.A. di euro. _________ .= comprensivo degli oneri per la sicurezza;
-che l'ENTE APPALTANTE ha previsto:

ESEMPIO :

1. una Categoria unica per detti lavori e precisamente la "OG__" - __________;
2. che tutte le lavorazioni possano essere subappaltate nel limite massimo del 30% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 34 della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici (L. 11/02/19994 n° 109 e successive modifiche ed integrazioni);
- che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle opere commissionate, subappaltarne una quota ad idonea Impresa;

- che la _______________ si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione di : ______________________;


- di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34 per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori;
- di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. di ___________ al n. __________ del Registro Imprese e al n. ____________ del REA.

- di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
-di essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative:
INAIL: _____________ Sede di __________ al n ________;

INPS: _____________ Sede di __________ al n. _______;

Cassa Edile: _________ Sede di __________ al n. _______;

- di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- di essere assicurata contro la responsabilità civile verso terzi con polizza RCT-O n. ____ del _________ della compagnia __________ con massimale di euro ________ unico compresa la copertura del danno biologico, franchigia di euro ___________ sui danni alle cose che si allega al presente contratto;

- di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra "Committente" ed "Ente Appaltante" che, anche se non materialmente al presente contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo;

- di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'Impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;

- di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi.

- di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative oneri e rischi.
di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito.

- che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui all'art. 18, 4° comma- legge 19/03/90 n° 55 e successive modificazioni.
Convengono e stipulano quanto appresso.

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 – OGGETTO

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione di una quota dei lavori indicati in premessa e meglio descritti appresso.

A) Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal SUBAPPALTATORE all'APPALTATORE e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.
B) Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.
C) Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.
Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.
L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei programmi, di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parzializzata, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte della SUBAPPALTATORE.

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa la SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'APPALTATORE e l'ENTE APPALTANTE, con particolare riferimento ai seguenti documenti che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati:

- Capitolato Speciale di Appalto;

- Elenco prezzi per ciò che si riferisce alle descrizioni delle lavorazioni oggetto del presente contratto;

- Elaborati di progetto posti a base del contratto di appalto.

Il SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a osservare e a permettere alla APPALTATORE di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti della APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le Parti in via indicativa e non limitativa in circa euro ______ = ( ________________).

Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o diminuzione delle opere oggetto del presente contratto, non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari qui convenuti.

Le descrizioni delle lavorazioni - atte a definire l'oggetto contrattuale - ed i relativi compensi unitari sono riassunti all'art. 5.

Il prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal SUBAPPALTATORE nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di ciò Il SUBAPPALTATORE dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.

ART. 5 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

I lavori oggetto del presente Contratto verranno compensati a misura, secondo i successivi prezzi unitari. 

Sono inclusi nel prezzo tutte le spese derivanti al SUBAPPALTATORE per l'osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessari a dare i lavori compiuti a regola d'arte.

ELENCO PREZZI:

Art. 1) ___________

Art. 2) ___________

ART. 6 – PAGAMENTI

Con le stesse cadenze di quelli emessi dall'ENTE APPALTANTE verranno compilati, a cura della APPALTATORE, gli Stati di Avanzamento, da sottoscriversi da entrambe le parti.
Si determineranno sulla base di misurazioni in contraddittorio le quantità effettivamente eseguite dal subappaltatore, per il cui pagamento saranno applicati i prezzi unitari di cui all'art. 5.

I pagamenti avverranno entro _______ giorni dall'avvenuto incasso del corrispondente S.A.L. dell'ENTE APPALTANTE, previa presentazione della fattura del SUBAPPALTATORE.
L'importo della fattura sarà quello dello Stato di Avanzamento al netto delle trattenute di garanzia di cui al successivo art. 7.

In occasione di ciascun pagamento, il SUBAPPALTATORE dovrà dare dimostrazione di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributi in favore degli Enti previdenziali ed assicurativi, inclusa Cassa Edile, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente contratto, prestando ogni migliore collaborazione al fine di far periodicamente acquisire all'APPALTATORE i certificati di adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.
In difetto, il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del SUBAPPALTATORE e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo.

L'eseguito pagamento di una o più situazione lavori al SUBAPPALTATORE non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo la redazione delle citate situazioni esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria.
Rimane in facoltà dell'APPALTATORE effettuare a fine dei lavori ed entro _____ giorni dallo scadere del termine prescritto per l'effettuazione del collaudo finale, la verifica della contabilità in base ai risultati del collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'ENTE APPALTANTE e di apportare eventuali modifiche alla contabilità finale dei lavori subappaltati.

ART. 7 - RITENUTE A GARANZIA

In occasione di ciascun pagamento di acconto sull'avanzamento lavori, la APPALTATORE effettuerà una trattenuta del 5,5% (cinque e cinquanta per cento).
Tali trattenute (il cui importo è infruttifero) potranno essere sostituite da polizza fideiussoria con escussione a prima richiesta di pari importo rilasciata da primario istituto di credito e posta a garanzia della buona esecuzione dei lavori e della corretta e completa osservanza delle norme del presente contratto, nessuna esclusa.
L'importo delle ritenute o le eventuali polizze fideiussorie sostitutive, saranno svincolati entro 60 giorni dalla avvenuta scadenza del termine di effettuazione del collaudo da parte dell'Ente appaltante.

In ogni caso la SUBAPPALTATORE non potrà pretendere il pagamento delle suddette trattenute o lo svincolo delle polizze fideiussorie sostitutive se non fornirà prova totale e definitiva dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al presente contratto, ivi compresi quelli contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle Assicurazioni obbligatorie.

ART. 8 – CAUZIONE

Ad ulteriore garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del Contratto, nonché della stretta osservanza di tutte le obbligazioni di natura salariale, previdenziale, contributiva ed infortunistica previste dalla vigente legislazione, il SUBAPPALTATORE costituirà a favore dell'APPALTATORE, entro e non oltre 15 giorni successivi all'autorizzazione del presente subappalto, una cauzione pari a euro ____________.= tramite fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo. Il testo della fidejussione dovrà essere approvato dall'APPALTATORE e dovrà prevedere la non opponibilità del mancato pagamento degli eventuali supplementi di premio o commissione bancaria, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione per il pagamento a prima richiesta del beneficiario, nonché la rinuncia ad opporre riserve ed eccezioni, comprese quelle concernenti il decorso dei termini di cui all'Art. 1957 del Codice Civile.

L'istituto di credito dovrà essere di primaria importanza e di gradimento dell'APPALTATORE, mentre la Compagnia di Assicurazioni dovrà risultare tra quelle aderenti alla Intesa Credito Cauzioni ed in ogni caso il documento dovrà essere reso per atto a firma autenticata.

L'APPALTATORE provvederà al pagamento delle somme svincolate a mezzo polizza fideiussoria con escussione a prima richiesta prestata da primario Istituto di credito autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ex L.n.385 del 1.9.93 o da Compagnia assicurativa autorizzata, con validità fino alla completa liberazione di tutti gli obblighi nascenti dal presente Contratto.

Detta polizza sarà svincolabile, previa verifica dell'effettivo adempimento di ogni obbligo e/o onere da parte del SUBAPPALTATORE, decorso il termine di trenta giorni successivi alla data entro la quale deve essere effettuato il collaudo dei lavori da parte dell'ENTE APPALTANTE.

ART. 9 - REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.

ART. 10 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

Il SUBAPPALTATORE autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme dovute con accredito dei controvalori nel c/c n. _______________ c/o Banca ________ - Agenzia di _______ - ABI ______ CAB ______ , con esonero di responsabilità dell'APPALTATORE e con espresso avvertimento che ogni revoca di autorizzazione dovrà essere a quest'ultima comunicata immediatamente a mezzo lettera Raccomandata A.R. ed avrà efficacia dopo 24 ore dal ricevimento della stessa.
Il SUBAPPALTATORE nomina altresì, a tutti gli effetti, come proprio Rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il sig. ___________che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori.

ART. 11 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori dell'ENTE APPALTANTE in quanto documentate a quelle del Direttore di Cantiere, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del SUBAPPALTATORE ne le sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'APPALTATORE in compiti che non gli competono.
Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'APPALTATORE sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 12 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori assunti dal Subappaltatore avverrà contemporaneamente a quella generale disposta dall'ENTE APPALTANTE all'APPALTATORE ed il relativo verbale farà fede anche nel rapporto di subappalto.

ART. 13 - TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente Contratto è di mesi ____ (___________) naturali e consecutivi, computati dalla data del verbale di consegna principale di cui al precedente art. 12.

All'ultimazione effettiva dei lavori verrà redatto, da parte dell'APPALTATORE, un apposito verbale in duplice copia sottoscritto anche dal SUBAPPALTATORE.
Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori subappaltati coincida con quella generale dei lavori, il verbale di ultimazione principale farà fede anche nel rapporto di subappalto.
Il SUBAPPALTATORE si impegna inoltre a rispettare nell'esecuzione dei lavori subappaltati il programma generale di quelli principali, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se non materialmente ad esso allegato, cui il SUBAPPALTATORE dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione a mezzo Racc. A.R. con almeno 10 giorni di anticipo, di eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte delle lavorazioni di cui al precedente art.2 al fine del mantenimento dei programmi, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte del SUBAPPALTATORE.

ART. 14 - PENALITA'

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dall'allegato programma, verrà applicata, anche a mezzo di compensazione sugli importi dovuti al SUBAPPALTATORE, la stessa penale di euro _____ (______) per ogni mese o frazione superiore 15 gg. di ritardo), fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso, fatto salvo il diritto di rivalsa dell'impresa per maggior danno. Tale penale verrà regolarmente fatturata al SUBAPPATATORE e trattenuta sui pagamenti a scadere, oltre al pagamento all'APPALTATORE dal maggior danno da questi eventualmente subito e salva sempre l'eventuale risoluzione del Contratto per colpa del SUBAPPALTATORE medesima.

ART. 15 - VERIFICA DEI LAVORI

L'APPALTATORE si riserva altresì, come già detto al precedente art.10, il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art.1662 del Cod. Civ. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del SUBAPPALTATORE, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nell'unito programma lavori.
La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso al SUBAPPALTATORE. L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verranno comunicati al SUBAPPALTATORE stessa in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte dell'ENTE APPALTANTE.

Qualora l'Impresa subappaltatrice entro i termini di cui sopra non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, l'APPALTATORE, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al SUBAPPALTATORE, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggiore danno.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'APPALTATORE, rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

ART. 16 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'APPALTATORE in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata alla esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'ENTE APPALTANTE.

Il SUBAPPALTATORE non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, restando peraltro impregiudicato il suo diritto ad eventuale richiesta di congrua proroga al termine per l'ultimazione dei lavori.

ART. 17 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO

Il SUBAPPALTATORE non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa e comunque previa autorizzazione della Committente ed effettuazione delle verifiche antimafia in capo all'impresa proposta.
E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata espressamente dall'APPALTATORE.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal SUBAPPALTATORE.
Il SUBAPPALTATORE non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimerà l'APPALTATORE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal SUBAPPALTATORE, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al SUBAPPALTATORE medesimo.

ART. 18 - CUSTODIA DEL CANTIERE

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, il SUBAPPALTATORE è tenuta a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 646/82, qualora la custodia venga effettuata attraverso l'opera di persone fisiche, queste dovranno avere la qualifica di guardie particolari giurate.
L'inosservanza di tale ultima prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto, restando impregiudicato di diritto all'APPALTATORE al risarcimento dei danni.
Qualora per esigenze organizzative, il servizio di custodia venisse svolto da un Istituto di Vigilanza o da personale dell'APPALTATORE, il SUBAPPALTATORE contribuirà alla spesa in proporzione all'entità del proprio cantiere.

ART. 19 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'APPALTATORE. Il SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'APPALTATORE, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'ENTE APPALTANTE.

ART. 20 - ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA SUBAPPALTATORE

Il SUBAPPALTATORE assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

a) a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dalla legge 19.03.1990, n° 55 e successive modificazioni, con particolare riguardo a quanto stabilito all'art. 18 nel testo attualmente vigente;

b) a rendere tempestivamente edotto l'APPALTATORE - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965, n°575, così come modificati dall'art.3 della legge 19.03.1990 n° 55;

c) su richiesta dell'APPALTATORE, o dell'ENTE APPALTANTE dei lavori, a consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere visione e di ottenere copia dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali e a consentire all'APPALTATORE di comunicare a terzi le informazioni in possesso di quest'ultima in deroga alla disciplina stabilita dalle vigenti norme in materia di riservatezza;
d) ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;

e) a provvedere annualmente all'avvenuto pagamento dei premi, relativi alla polizza R.C.T. di cui in premessa e ad inviare immediatamente alla committente copia delle denunce in caso di eventuali sinistri;

f) ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;

g) a provvedere agli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale;
h) a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi, macchinari, ed attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori subappaltati nella quantità e qualità necessaria al rispetto dei tempi esecutivi previsti e che dovranno rispondere a tutte le prescrizioni richieste dalla normativa antinfortunistica.

i) a provvedere all'impianto di cantiere per ciò che riguarda uffici, baracche spogliatoi, containers e magazzini, ove necessario;

l) a provvedere al trasporto di tutti i mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature da e per il cantiere, carico, scarico immagazzinaggio e movimentazione degli stessi all'interno del cantiere;
m) ad effettuare la pulizia finale, con rimozione, ricarico ed allontanamento a pubblica discarica di tutti i materiali di rifiuto di propria competenza dall'ambito del cantiere, nel rispetto della normativa di Legge vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché sgombero delle attrezzature e delle aree occupate nell'ambito del cantiere;
n) a provvedere all'attuazione sotto la proprie ed esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie alla gestione dei lavori, al fine di garantire tutte le vigenti norme di legge in materia;

o) ad effettuare i rilievi diretti in cantiere in contraddittorio con i rappresentanti dell'APPALTATORE, per la determinazione delle quote di lavori eseguite;
p) a provvedere alla compilazione e presentazione all'APPALTATORE dei rapporti di lavori giornalieri indicanti il personale presente in cantiere ed una breve descrizione dei lavori eseguiti, con riepiloghi quindicinali, nonché un rapportino mensile indicante le quantità di lavori eseguiti;

q) a provvedere alla fornitura del materiale di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri macchinari ed attrezzature;

r) ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare l'APPALTATORE da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi;
s) all'assistenza alla predisposizione di tutte le domande necessarie ad ottenere le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta;

t) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione dei lavori.

ART. 21 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO
Il SUBAPPALTATORE dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'APPALTATORE. In particolare dovrà predisporre e trasmettere all'APPALTATORE - prima dell'inizio dei lavori - a norma dei commi 7 e 8 dell'art.18 della legge 19.03.1990 n° 55 - il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato e integrato per il necessario coordinamento curato dalla APPALTATORE.

Parimenti il SUBAPPALTATORE deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dall'APPALTATORE compresi quelli relativi alle opere provvisionali ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

L'APPALTATORE resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessi in subappalto, che farà capo, quindi, al solo SUBAPPALTATORE.
Per quanto attiene all'igiene a all'ambiente di lavoro, il SUBAPPALTATORE darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

il SUBAPPALTATORE indica quale proprio responsabile per la sicurezza il sig. ________________________________.

ART. 22 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'APPALTATORE ai sensi dell'art. 26 o 27 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il SUBAPPALTATORE rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente Contratto di Subappalto.

ART. 23 – DANNI

Il SUBAPPALTATORE assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.
La responsabilità del SUBAPPALTATORE per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili alla Committente, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso. Il SUBAPPALTATORE dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è in facoltà dell'APPALTATORE di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al SUBAPPALTATORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

a) quando il SUBAPPALTATORE si renda colpevole di frode e negligenza grave;
b) quando per negligenza del SUBAPPALTATORE o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;

c) quando il SUBAPPALTATORE, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;

d) qualora l'ENTE APPALTANTE revochi il gradimento al presente contratto di Subappalto.
Nel caso di risoluzione spetterà al SUBAPPALTATORE soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'APPALTATORE dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del SUBAPPALTATORE.
All'atto della risoluzione il SUBAPPALTATORE è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 25 - RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà dell'APPALTATORE di recedere da contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del SUBAPPALTATORE a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

ART. 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse da un Collegio Arbitrale che avrà sede a _________, composto da tre arbitri uno designato da ciascuna parte delle parti ed il terzo da questi ultimi od in caso di disaccordo mediante sorteggio in una terna arbitrale designata dal presidente dell'Ordine degli Ingegneri di ______; qualora una delle parti non provvedesse a designare il proprio arbitro entro 30 giorni dalla richiesta fattale a mezzo di lettera raccomandata a.r., l'arbitro designato dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di _______ su istanza della parte più diligente.
Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità nelle forme dell'arbitro libero, senza l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti dalla legge e senza procedere al deposito del lodo, purchè con il rispetto dei principi essenziali del contraddittorio.
Ognuna delle parti si farà carico delle spese relative all'arbitro di propria elezione e al 50% delle spese relative al terzo arbitro; nel caso in cui le parti di comune accordo ritenessero di rinunciare alla clausola compromissoria e per ogni questione di competenza del giudice ordinario, unico ed esclusivo Foro territoriale competente sarà quello di ________.

ART. 27 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 13.09.1982 n° 646 e successive integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.
Il SUBAPPALTATORE è da subito validamente obbligata alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento della autorizzazione al subappalto.

ART. 28 - FORO COMPETEN\TE

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di ________.

ART. 29 - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART.30 – VARIE

La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a tassa fissa ai sensi della vigente normativa.
L'I.V.A. nella misura di legge relativa alle fatture, che saranno di volta in volta emesse dal SUBAPPALTATORE nei confronti dell'APPALTATORE, sarà a carico di questo ultimo.
Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.

ART. 30 – ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto di subappalto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle Parti:

Certificato della CCIAA attestante i poteri di chi sottoscrive per conto del SUBAPPALTATORE :

Polizza RCT-O n. _____ del _______ stipulata dal SUBAPPALTATORE con la compagnia ______________ .

Anche se non materialmente allegati formano comunque parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle Parti:

Programma dei lavori contrattuali

Capitolato Speciale d'Appalto

Elaborati di progetto posti a base del contratto d'appalto

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che lettolo ed approvatolo, lo

sottoscrivono.

 

__________ lì ____________

 

L'APPALTATORE                                                                                                

IL SUBAPPALTATORE

_____________                                                                                                 ________________

 

Il SUBAPPALTATORE dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati:

Art. 5 (Elenco dei prezzi unitari)

Art. 6 (Pagamenti)

Art. 9 (Revisione prezzi)

Art. 13 (Tempi di esecuzione)

Art. 14 (Penalità)

Art. 16 (Sospensione dei lavori)

Art. 20 (Ulteriori oneri a carico del SUBAPPALTATORE)

Art. 23 (Danni)

Art. 24 (Risoluzione del contratto)

Art. 25 (Recesso dal contratto)

Art. 26 (Clausola sospensiva)

Art. 28 (Foro competente)

Art. 30 (Allegati)

 

________ lì __________

 

L'APPALTATORE                                                                                      

IL SUBAPPALTATORE 

_________________                                                                                                   _________________

 

Sottoscrivendo il presente atto il SUBAPPALTATORE presta il consenso ex art.13 L.675/96 affinché l'Acquirente tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

 

____________ lì ___________

IL SUBAPPALTATORE
_________________

 

 

   

DIREZIONE LAVORI

 
   
 

 

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