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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI A CORPO E A MISURA

 

DIREZIONE LAVORI

   

Contratto   

 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI A CORPO E A MISURA

 

L'anno _______, il giorno ______ del mese di __________, nella residenza _______, avanti a me, dott. _____ Notaio, sono comparsi i signori:
___________ nato a _______ il _________, residente _____________, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del _______________, codice fiscale e partita IVA _________ , che rappresenta nella sua qualità di legale rappresentante, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "ENTE/AZIENDA";
___________ nato a _______ il _________, residente ______________, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa _________________ con sede in ___________, codice fiscale e partita IVA ____________ di seguito nel presente atto denominato semplicemente "APPALTATORE";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Notaio sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione ________ n. _____ in data ______, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "_______________" per un importo dei lavori da appaltare di Euro ____,__, di cui Euro ____,__ oggetto dell'offerta mediante offerta ________ e Euro _____,__per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

- che in seguito a ________ (pubblico incanto, licitazione privata, ecc..) , il cui verbale di gara è stato approvato con deliberazione del _______ n. ____ in data _______, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa _______ per il prezzo complessivo di Euro ____,__ come di seguito specificato, in seguito all'offerta ________.

TUTTO CIO' PREMESSO


Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L' ENTE/AZIENDA concede all' APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L' APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

ARTICOLO 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all'articolo 4, il computo metrico estimativo allegato al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo"; fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono prezzi contrattuali.

ARTICOLO 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro ____,__ (diconsi Euro _______) al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata e degli oneri per la sicurezza che ammontano a Euro _____,__ e salva la liquidazione finale.

2. Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi degli articoli 326 e 329, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F"; per la parte di lavori "a corpo", prevista in Euro _____, l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; per la parte di lavori "a misura", previsti in Euro ____ i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

ARTICOLO 4. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

1. Qualora l'ENTE/AZIENDA, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 136 del Regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

2. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994.

ARTICOLO 5. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all' APPALTATORE, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 26, comma 4, legge n. 109 del 1994. 

ARTICOLO 6. PAGAMENTI IN ACCONTO.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. All'APPALTATORE verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro _____,__.
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'APPALTATORE, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

ARTICOLO 7. PAGAMENTI A SALDO.

1. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 8. TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, AMMONTARE DELLE PENALI.

1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ______ (__________) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale di Euro _____ per ciascun giorno di ritardo. 

4. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
5. La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

ARTICOLO 9. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO.

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal ENTE/AZIENDA; il silenzio del ENTE/AZIENDA protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'APPALTATORE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Consorzio prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Consorzio richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'ENTE/AZIENDA ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'APPALTATORE senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
2. L'APPALTATORE è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 11. CAUZIONE DEFINITIVA. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'APPALTATORE ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante __________ in data _______ rilasciata dalla società ____________ di ________ per l'importo di Euro _____ pari al 10 per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che l'ENTE/AZIENDA abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Collaudo.

ARTICOLO 12. RESPONSABILITA' VERSO TERZI. 

1. L'APPALTATORE assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Consorzio da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 13. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA. 

1. L'APPALTATORE è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Consorzio effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'APPALTATORE per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA. 

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto APPALTATORE non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _______ al numero _________ dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _______, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

ARTICOLO 15. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE. 
1. L'APPALTATORE, ha depositato presso l' ENTE/AZIENDA un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996 

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1. formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'APPALTATORE deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'APPALTATORE, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

ARTICOLO 16. SUBAPPALTO.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione del ENTE/AZIENDA e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'APPALTATORE ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

3. Il Consorzio non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

ARTICOLO 18. CONTROVERSIE.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e del Collaudatore e, sentito l'APPALTATORE, formula al Consorzio, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale il Consorzio delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'APPALTATORE cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro di _________ .

ARTICOLO 18. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI. 
1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nella Legge 11 febbraio 199, n. 109 e successive modificazioni, nel Regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e nel Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei ll. pp. 19 aprile 200, n. 145.

ARTICOLO 19. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE. 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'APPALTATORE.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del ENTE/AZIENDA.
E richiesto, io Notaio rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

 

 

   

DIREZIONE LAVORI

 
   
 

 

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