Secondo i Notai, l'obbligo di dotare il fabbricato
dell'attestato di qualificazione energetica pur
essendo previsto dalla legge in capo al venditore
ovvero al costruttore, può essere assunto
dall'acquirente in forza di una specifica
pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente
informate e valutati i propri interessi concreti,
potranno addivenire nel rogito notarile. Ne consegue
che l'immobile può essere dotato dell AQE anche dopo
il rogito.
Da queste indicazione emerge il dovere del Notaio di
informare adeguatamente le parti sulla normativa
relativa al risparmio energetico degli edifici e
sull'obbligo di attribuire ad ogni fabbricato una
classe energetica.
Va ricordato, infine, che l'unica sanzione specifica
attinente al mancato assolvimento dell'obbligo di
dotazione è quella di cui all'art. 15 co. 7 del
decreto, per la quale il costruttore che non
consegni al proprietario contestualmente
all'immobile (secondo le tipologie di cui all'art. 6
co. 1) l'originale della certificazione energetica è
punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non
inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.
Studio n. 334-2009/C
(Approvato dalla Commissione studi civilistici
il 16 giugno 2009)
Sommario: 1. Quadro normativo; 2.
Statuto energetico degli immobili; 3. Obbligo di
informazione e ruolo del notaio; Segue:
dichiarazioni; 4. Conclusioni.
1. Quadro
normativo
La disciplina energetica degli edifici è
contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (che
ha attuato la direttiva 2002/91/CE). Tale
normativa è stata successivamente modificata dal
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e da ultimo dal
d.l. 112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008
n. 133.
In particolare l’art. 35 comma 2 bis di questo
decreto ha disposto l’abrogazione dei commi 3 e
4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del
d.lgs. 192/2005 (di seguito solo “decreto”), i
quali prevedevano l’obbligo di allegazione dell’AQE (1) agli
atti di trasferimento a titolo oneroso (e la
messa a disposizione nel caso di locazione) e le
rispettive sanzioni di nullità (2).
2. Statuto
energetico degli immobili
Ferma restando la possibilità di alienare un
immobile ancorché non dotato dell’AQE, a partire
dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili devono
essere dotati dell’attestato di certificazione
energetica, così come previsto all’art. 6 del
decreto. Fino alla data di entrata in vigore
delle Linee guida nazionali (art. 6 comma 9) (3),
l’attestato in parola (ACE) è sostituito a tutti
gli effetti dall’Attestato di Qualificazione
Energetica (AQE), rilasciato secondo quanto
previsto dall’ALL. A n. 2 (4).
Mentre l’obbligo di dotazione riferito agli
immobili di nuova costruzione o che abbiano
subito interventi di ristrutturazione c.d.
importante (5) (realizzati
in forza di permesso di costruire ovvero DIA,
rispettivamente richiesto e presentata in data
successiva all’8 ottobre 2005), grava in capo al
costruttore, per tutti gli altri edifici
l’obbligo di dotazione è previsto in capo al
venditore ovvero, alla luce di quanto infra specificato
al paragrafo 3, in capo al soggetto obbligato a
procurare la certificazione energetica.
Restano confermate le eccezioni di cui all’art.
3 comma 3, per il quale si intendono esclusi
dalla disciplina del decreto le seguenti
tipologie immobiliari:
-
gli immobili ricadenti nell'àmbito della
disciplina della parte seconda e
dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c),
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, recante il codice dei beni culturali e
del paesaggio nei casi in cui il rispetto
delle prescrizioni implicherebbe
un’alterazione inaccettabile del loro
carattere o aspetto con particolare
riferimento ai caratteri storici o
artistici;
-
i fabbricati industriali, artigianali e
agricoli non residenziali quando gli
ambienti sono riscaldati per esigenze del
processo produttivo o utilizzando reflui
energetici del processo produttivo non
altrimenti utilizzabili;
-
i fabbricati isolati con una superficie
utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
Sembra opportuno evidenziare che dal 1° luglio
2009 è del tutto irrilevante la distinzione sul
momento dell’insorgenza dell’obbligo di
dotazione della certificazione energetica,
basato sul pregresso scaglionamento temporale di
cui all’art. 6 commi 1 e seguenti del decreto.
Da quella data infatti si è proceduto ad un
“riallineamento” della disciplina per cui non è
più possibile distinguere (salvo per taluni
aspetti, ai quali si accennerà più avanti) tra
“vecchi” e “nuovi” immobili essendosi reso
indistinguibile per tutti gli edifici (salvo le
eccezioni ora indicate) l’obbligo di dotazione.
Resta alle parti la possibilità di disciplinare
convenzionalmente, come appresso specificato, le
modalità di assolvimento dell’obbligo di
dotazione del documento AQE nonché della sua
consegna.
Va ricordato infine che l’unica sanzione
specifica attinente al mancato assolvimento
dell’obbligo di dotazione è quella di cui
all’art. 15 co. 7 del decreto, per la quale il
costruttore che non consegni al proprietario
contestualmente all’immobile (secondo le
tipologie di cui all’art. 6 co. 1) l’originale
della certificazione energetica è punito con la
sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore
a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.
3. Obbligo
di informazione e ruolo del notaio
Dopo l’abrogazione dell’obbligo di allegazione
dell’AQE, al notaio spetta in primo luogo un
ruolo essenzialmente informativo a favore delle
parti, sostanziandosi in una completa
illustrazione della disciplina energetica, con
particolare riferimento agli aspetti della
dotazione e della consegna del documento.
Nell’espletamento di detto fondamentale obbligo
di informazione si renderanno edotti i
contraenti, innanzitutto, che alla base
dell’obbligo di dotazione vi è un interesse
pubblico a conoscere il rendimento energetico
degli edifici secondo le finalità indicate
nell’art. 1 del decreto, “di limitazione delle
emissioni di gas ad effetto serra posti dal
protocollo di Kyoto”, nonché di “promozione
dell’uso razionale dell’energia e delle fonti
rinnovabili anche attraverso la
sensibilizzazione e l’informazione degli utenti
finali”. Inoltre, il notaio spiegherà che il
momento nel quale diviene giuridicamente
rilevante l’obbligo della dotazione coincide con
quello del trasferimento della proprietà degli
stessi (6),
confidando l’ordinamento che in questa sede vi
sia la possibilità di verificare quali e quanti
immobili siano stati dotati della certificazione
energetica.
Inoltre, nell’ipotesi di edifici nuovi o
ristrutturati, il notaio informerà le parti –
come si vedrà - che in mancanza di AQE non
possono essere conseguite né una regolare ed
efficace dichiarazione di fine lavori né
l’agibilità.
In secondo luogo si rappresenterà ai contraenti
la seguente circostanza: l’obbligo di dotazione,
pur essendo previsto (con previsione di default) in
capo al venditore ovvero al costruttore, può
essere assunto a proprio carico dall’acquirente
in forza di una specifica pattuizione, alla
quale le parti, adeguatamente informate e
valutati i propri interessi concreti, potranno
addivenire nel rogito notarile. Sotto questo
profilo il notaio chiarirà (come appresso
specificato) che il decreto non prevede alcun
divieto riguardo ad un’eventuale pattuizione in
tal senso, né un’inammissibilità di essa può
essere dedotta dalla ratio dellanormativa.
Evidenziando inoltre chel’interesse e la volontà
del legislatore è che l’immobile sia dotato
della certificazione energetica, sia per le
finalità pubblicistiche sopra ricordate sia per
informare i nuovi proprietari sul rendimento
energetico dell’immobile e sugli interventi da
eseguire per migliorare detto rendimento
energetico: la dotazione della certificazione
energetica dopo la stipula dell’atto e a cura e
a spese dell’acquirente non va a pregiudicare
tali finalità.
Quanto al diverso obbligo di consegna, il notaio
informerà le parti che nessuna prescrizione in
tal senso, da adempiere in sede di
trasferimento, è posto dal decreto in capo alle
stesse.
Né con riferimento ai “vecchi” edifici, potendo
semmai l’alienante essere obbligato alla
consegna dei documenti relativi all’“uso” della
cosa; peraltro detto obbligo, risultante dalla
comune disciplina codicistica di cui al co. 3
dell’art. 1477 cod. civ., è ritenuto
pacificamente derogabile per volontà espressa
delle parti (7).
Né con riferimento ai “nuovi” edifici, per i
quali l’obbligo di consegnare la certificazione,
posto in capo al costruttore (la cui violazione
dall’art. 15 comma 7 è sanzionata sul piano
amministrativo/pecuniario), deve avvenire
“contestualmente” alla consegna dell’immobile. E
quindi ammettendo indirettamente che potendo la
consegna dell’immobile precedere o seguire il
rogito di compravendita, la consegna dell’AQE
potrebbe non coincidere con il momento della
stipulazione.
Dopo avere compiuto un’esauriente e adeguata
attività di informazione, il notaio inviterà le
parti ad una regolamentazione del rapporto, la
quale non necessariamente deve risultare
dall’atto notarile.
Sarà rimessa alla scelta del notaio – con
valutazione caso per caso – procedere o meno
alla documentazione dell’avvenuta informazione
alle parti sulla dotazione energetica
dell’edificio, fino a quel momento espressa
verbalmente.
Segue: dichiarazioni
Fermo restando quanto sopra precisato
sull’obbligo di informazione e sull’eventuale
documentazione di esso in atto, in sede di
contrattazione al notaio potrebbe pertanto
essere dichiarato che:
1) l’immobile
è dotato della certificazione energetica.
In tale ipotesi la parte alienante potrebbe:
a) consegnare
l’AQE all’acquirente;
b) non
consegnare l’AQE all’acquirente perché
già consegnato prima dell’atto, oppure perché la
parte alienante si impegnerà ad eseguire la
consegna. In caso di edificio di nuova
costruzione il notaio informerà della sanzione
amministrativa prevista dall’art. 15 co. 7 del
decreto;
2) l’immobile
non è dotato della certificazione energetica.
In tale ipotesi (nella quale ricade anche quella
in cui le parti dichiarano di non sapere se
l’immobile sia dotato dell’AQE) le parti,
compiutamente informate dal notaio, saranno da
quest’ultimo sollecitate a regolamentare su chi
gravi l’obbligo di dotare l’edificio dell’AQE.
Tale pattuizione non è di ostacolo alla sanzione
amministrativa di cui all’art. 15 co. 7 in capo
al costruttore, destinata comunque a perseguire
il comportamento di quest’ultimo se si è
pattuito di accollare al compratore l’obbligo di
dotazione.
Più in generale non si ravvisano nel decreto
divieti e sanzioni che impediscano alle parti di
convenire che l’obbligo di dotazione sia
accollato al compratore.
L’ammissibilità di un patto del genere può
essere confermata dalle conclusioni alle quali
si è pervenuti in relazione ad istituti che
(almeno per certi aspetti) presentano talune
affinità con la figura in esame, ad esempio, in
caso di vendita di immobile privo del
certificato di agibilità (8).
Non potrebbe infatti sostenersi, nell’ottica
dell’inderogabilità dell’obbligo di dotazione
(stabilito per legge a carico del
venditore/costruttore, con previsione di default)
che questa sia una norma imperativa da cui possa
eventualmente discendere una sanzione di
“nullità virtuale” per la clausola che quella
deroga dovesse prevedere. Deve osservarsi,
infatti, che anche nella disciplina della
certificazione energetica, sulla scorta di altre
discipline tecniche (D.M. 22 gennaio 2008, n.
37, recante il Regolamento concernente
l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, in tema di certificazione sugli
impianti; art. 24 co. 3 D.P.R. 380/2001, in tema
di rilascio di certificato di agibilità), il
legislatore non ha previsto la sanzione civile
della nullità ma solo una sanzione di tipo
amministrativo.
Sulla base dei principi generali in tema di
nullità si è ricordato (9) come
questa sia “una sanzione di tipo virtuale
applicabile tutte le volte in cui il contratto
sia contrario a norme imperative, senza che
occorra un'espressa comminatoria di nullità da
parte della legge (art. 1418, primo comma,
c.c.). Ma è anche vero che la sanzione di
nullità virtuale si applica "salvo che la legge
disponga diversamente", deducendosene
comunemente che, laddove la legge disponga
espressamente una sanzione diversa dalla
nullità, quest'ultima rimane esclusa (c.d.
principio del minimo mezzo). La sanzione di
nullità infatti è ispirata al massimo grado di
tutela possibile della norma violata poiché,
determinando l'inefficacia assoluta ab
origine dell'atto,
impedisce che esso possa sortire alcun effetto
antigiuridico, onde la normale inutilità di
ulteriori sanzioni. Ma laddove la legge ricorra
a sanzioni diverse dalla nullità, quali appunto
le sanzioni amministrative, si presuppone di
regola che l'atto abbia prodotto effetto e che
dunque esso sia valido”.
Se tale conclusione va quindi affermata per
l’ipotesi del costruttore che trasferendo il
nuovo edificio convenga con l’acquirente di far
carico a quest’ultimo di procurare la
certificazione energetica, a
fortiori le
stesse conclusioni non possono che valere per
l’ipotesi del trasferimento dei vecchi edifici,
per i quali il legislatore ha mostrato fin
dall’entrata in vigore della disciplina
energetica una maggiore tolleranza
nell’applicazione delle nuove prescrizioni.
Rispetto all’ipotesi sub 2), può quindi
distinguersi tra:
a) Trasferimento
di un “vecchio” edificio: in tale caso, pur
non essendo sanzionata dal decreto la mancata
dotazione della certificazione energetica, il
notaio avvertirà le parti del mancato rispetto
dell’art. 6 comma 1 bis, invitandole a
disciplinare come regolare l’obbligo, che
potrebbe restare in capo al venditore come per
legge (art. 6 co. 1 bis)
- prevedendosi eventualmente (con valutazione da
compiere caso per caso, in base alla volontà
espressa dalle parti) anche le sanzioni di tipo
contrattuale a carico del venditore inadempiente
- ovvero, spostarsi in capo al compratore.
b) Trasferimento
di edificio nuovo ovvero soggetto a
ristrutturazione c.d. importante ex art. 3 co. 2
lett. a) del decreto: anche in questa
ipotesi vale quanto detto sub a)
compresa la possibilità di pattuire liberamente
a carico di chi graverà l’obbligo della
dotazione della certificazione. In tale ipotesi,
inoltre, il notaio rammenterà al costruttore la
sanzione a suo carico di cui all’art 15 co. 7
del decreto.
Va segnalata l’importanza di una completa
informazione del notaio a favore delle parti in
sede di contrattazione di nuovi edifici o
integralmente ristrutturati, evidenziandosi come
in determinate ipotesi possa apparire rilevante
dar conto in atto di quanto pattuito dai
contraenti.
Ciò per i riflessi che ha la certificazione
energetica in relazione al rilascio di altri
documenti inerenti l’immobile oggetto del
trasferimento.
Si rammenta, in particolare, che per gli edifici
realizzati o ristrutturati in forza di permesso
di costruire o DIA, rispettivamente richiesto e
presentata in un periodo compreso tra l’8
ottobre 2005 ed il 31 dicembre 2008, la
certificazione energetica condiziona l’efficacia
della dichiarazione di fine lavori (art. 8 co. 2
del decreto); inoltre, in base all’art. 2 co.
282 l. 244/2007 (legge finanziaria per l’anno
2008) la certificazione energetica è elemento
che subordina il rilascio del certificato di
agibilità (10).
4. Conclusioni
Dopo l’abrogazione dell’obbligo di allegazione
della certificazione energetica e ferma restando
la possibilità di alienare un immobile ancorché
non dotato dell’AQE, dopo il 1° luglio 2009 il
ruolo del notaio in occasione del trasferimento
degli immobili, è in primo luogo di tipo
informativo circa gli obblighi di dotazione
dell’AQE degli edifici trasferiti. (11)
Svolta un’esauriente informazione sull’obbligo
di dotazione e consegna della certificazione
energetica, il notaio solleciterà le parti ad
una regolamentazione del rapporto, senza che ciò
tuttavia debba necessariamente ed
obbligatoriamente avvenire nell’atto notarile.
Sarà rimessa alla scelta del notaio, quindi,
procedere o meno alla documentazione
dell’avvenuta informazione alle parti sulla
dotazione energetica dell’edificio, fino a quel
momento espressa verbalmente. Le parti,
compiutamente informate del notaio e su
sollecitazione di quest’ultimo, disciplineranno
le modalità di dotazione dell’AQE nonché la
consegna dello stesso.
Fino all’emanazione delle Linee Guida Nazionali
(art. 6 comma 9) l’attestato di certificazione
energetica (ACE) è sostituito a tutti gli
effetti dall’Attestato di Qualificazione
Energetica (AQE), rilasciato secondo quanto
previsto dall’ALL. A n. 2.
Mauro Leo e Serena Metallo
____________
1) Nel
presente studio, poiché si analizza la normativa
nazionale e poiché si affrontano problematiche
comuni all’intero territorio nazionale, si fa
riferimento in modo costante, all’AQE, pur
segnalandosi che in alcune regioni è già vigente
e operativo l’ACE.
2) Su
questo aspetto si rinvia a M. Leo e M. L.
Mattia, Appunti
sull’abrogazione dell’obbligo di allegazione
della certificazione energetica, in
Studi e materiali 1/2009, 299.
3) Non
sono le Linee Guida Nazionali quelle contenute
nel recente decreto presidenziale n. 59 recante
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, concernente attuazione
della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia, in GU n. 132 del
10-6-2009, in vigore dal 25 giugno.
4) “Attestato
di qualificazione energetica è
il documento predisposto ed asseverato da un
professionista abilitato, non necessariamente
estraneo alla proprietà, alla progettazione o
alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono
riportati i fabbisogni di energia primaria di
calcolo, la classe di appartenenza
dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in
relazione al sistema di certificazione
energetica in vigore, ed i corrispondenti valori
massimi ammissibili fissati dalla normativa in
vigore per il caso specifico o, ove non siano
fissati tali limiti, per un identico edificio di
nuova costruzione. Al di fuori di quanto
previsto all'articolo 8 comma 2, l'attestato di
qualificazione energetica è facoltativo ed è
predisposto a cura dell'interessato al fine di
semplificare il successivo rilascio della
certificazione energetica. A tal fine,
l'attestato comprende anche l'indicazione di
possibili interventi migliorativi delle
prestazioni energetiche e la classe di
appartenenza dell'edificio, o dell'unità
immobiliare, in relazione al sistema di
certificazione energetica in vigore, nonché i
possibili passaggi di classe a seguito
dell’eventuale realizzazione degli interventi
stessi. L'estensore provvede ad evidenziare
opportunamente sul frontespizio del documento
che il medesimo non costituisce attestato di
certificazione energetica dell'edificio, ai
sensi del presente decreto, nonché, nel
sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo
con riferimento all'edificio medesimo”. Si
ritiene che l’attività di documentazione possa
essere certamente riconosciuta in capo a quei
professionisti che comunemente sono coinvolti
nella progettazione e nella realizzazione degli
immobili e quindi a titolo esemplificativo, gli
architetti e gli ingegneri. Per i geometri,
invece, si segnalano alcune pronunce del
Consiglio di Stato che hanno escluso, salvo che
l’edificio sia di dimensioni ridotte, la
competenza dei geometri nell’attività di
progettazione o realizzazione degli edifici in
cemento armato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13
giugno 2005, n. 3085; Consiglio di Stato, Sez.
V, 16 settembre 2004, n. 6004 (peraltro identica
alla successiva sentenza n. 6005/04),
sostanzialmente riprendendo quanto già precisato
dallo stesso Collegio con la decisione 1°
dicembre 2003, n. 7821, ed in contrasto, invece,
con quanto statuito, sempre dalla Sez. V, con la
pronuncia 4 giugno 2003, n. 3068. Per maggiori
approfondimenti si rinvia al contributo di D.
Chinello,
5) Gli
edifici che hanno subito una ristrutturazione
c.d. importante sono quelli di superficie utile
superiore a 1000 mq che abbiano subito gli
interventi di cui dell’art. 3 co. 2 lett. a) del
decreto.
6) Si
ricorda comunque come l’AQE debba accompagnare
la dichiarazione di fine lavori, pena
l’inefficacia della stessa. Inoltre, in base
all’art. 2 co. 282 l. 244/2007 (legge
finanziaria per l’anno 2008), il rilascio del
certificato di agibilità è subordinato alla
presentazione della certificazione energetica
dell’edificio.
7) Cass.
6 dicembre 1984, n. 6403
8) Di
regola è in capo al venditore l’obbligo di
procurarlo a sua cura e spese; talvolta il
contratto contiene una clausola nella quale
detto obbligo è ribadito e specificato, talvolta
il contratto tace sul punto, ma in tal caso
detto obbligo sussiste egualmente (e se non è
adempiuto l’acquirente ha diritto alla
risoluzione del contratto e al risarcimento dei
danni); tuttavia non vi sono dubbi sulla
legittimità di un’eventuale clausola con la
quale le parti convengano che gravi
sull’acquirente l’obbligo di ottenere
l’agibilità, a sua cura e spese. Sul punto si
rinvia a M. Leo, Il
certificato di agibilità, Studio
CNN n. 4512, in Studi e materiali, 1/2004, 527.
9) F.
Magliulo, La
disciplina della sicurezza degli impianti nel
sistema codicistico della garanzia per vizi
occulti, studio CNN n. 270-2008/C, in CNN
Notizie del 14/11/2008, che richiama F. Galgano ,
Il negozio giuridico ,
in Tratt.
dir. priv. e comm .,
diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano 1988,
232 e la giurisprudenza di legittimità: Cass. 5
aprile 2003 n. 5372 ,
in Giust. Civ .,
2003 , 1, 1759, in Vita
Not .,
2003 , 1, 875, in Giur.
It., 2004
, 1624, secondo cui "Nel sancire la nullità del
contratto per contrasto con norme imperative,
l'art. 1418 cod. civ. fa salvo il caso in cui
"la legge disponga diversamente". Ne consegue
che tale nullità va esclusa sia quando risulta
espressamente prevista una diversa forma di
invalidità (es., annullabilità) sia quando la
legge assicura l'effettività della norma
imperativa con la previsione di rimedi diversi"
(nello stesso senso Cass. 3 agosto 1987 n. 6691;
Cass. 24 maggio 2003 n. 8236, in Dir.
e Giur. Agr. e dell'ambiente ,
2004, 2, 31 ).
10) Va
anche ricordato che per gli edifici costruiti in
base ad un provvedimento abilitativo richiesto
dopo il 1 gennaio 2009, all’AQE è addirittura
subordinato il rilascio del permesso di
costruire. Infatti, l’art. 1 comma 288 L. 24
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per
l’anno 2008), che rubricato Preclusione
del rilascio del permesso di costruire al
costruttore dal 1° gennaio 2009,
stabilisce: “A decorrere dall’anno 2009, in
attesa dell’emanazione dei provvedimenti
attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il
rilascio del permesso di costruire è subordinato
alla certificazione energetica dell’edificio,
così come previsto dall’articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché
delle caratteristiche strutturali dell’immobile
finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego
delle acque meteoriche”. Per quanto quest’ultima
previsione faccia riferimento al certificato
energetico di cui all’art. 6 del decreto e
quindi quello realizzato in base all’All. A n. 2
al termine della costruzione, è da ritenere che
si tratti invece del certificato c.d.
“prognostico”, redatto sulla base del semplice
progetto presentato e che quindi, debba
distinguersi dal certificato energetico
richiesto quale condizione al rilascio del
certificato di agibilità o per la dichiarazione
di fine lavori.
11) Ad
eccezione delle regioni che hanno legiferato in
materia. Su questo aspetto si rinvia agli studi
M. Leo e M. L. Mattia, Appunti, cit.
e n. 710-2008/C, M. Ruotolo, I
limiti dell'incidenza della normazione
secondaria statale e della legislazione
regionale sulla disciplina privatistica del
rapporto contrattuale (A proposito della
normativa regolamentare sulla garanzia di
conformità degli impianti e della legislazione
regionale sul certificato energetico),
approvato dalla Commissione Studi Civilistici il
21 gennaio 2009, in Studi e materiali, 2/2009,
37 ss.
Le Regioni che hanno legiferato in materia
energetica sono:
-
Emilia Romagna: Delib. Ass. Legisl. 4 marzo
2008, n. 156, Approvazione atto di indirizzo
e coordinamento sui requisiti di rendimento
energetico e sulle procedure di
certificazione energetica degli edifici
(Proposta della Giunta regionale in data 16
novembre 2007, n. 1730). Pubblicata nel B.U.
Emilia-Romagna 25 marzo 2008, n. 47.
Inoltre, Con Delib.G.R. 28 ottobre 2008, n.
1754 sono state approvate disposizioni per
la formazione del Certificatore energetico
in edilizia, in attuazione della delibera n.
156.
-
Friuli-Venezia Giulia: L.R. 23-2-2007 n. 5,
Riforma dell'urbanistica e disciplina
dell'attività edilizia e del paesaggio.
Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28
febbraio 2007, n. 9, in parte modificata
dalla L.R. 21 ottobre 2008, n. 12.
-
Lazio: L.R. 27-5-2008 n. 6, Disposizioni
regionali in materia di architettura
sostenibile e di bioedilizia. Pubblicata nel
B.U. Lazio 7 giugno 2008, n. 21, che prevede
all’art. 9 una Certificazione di
sostenibilità degli interventi di
bioedilizia, che ricomprende anche i dati
dell’AQE.
-
Liguria: L.R. 29 maggio 2007, n. 22, Norme
in materia di energia. Pubblicata nel B.U.
Liguria 6 giugno 2007, n. 11, parte prima.
In vigore dal 21 giugno 2007, parzialmente
modificata da l. reg.6 giungo 2008, n. 14,
cui si aggiunge anche il Reg. 8 novembre
2007, n. 6 (Pubblicato nel B.U. Liguria 28
novembre 2007, n. 19, parte prima),
Regolamento di attuazione dell'articolo 29
della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22:
(Norme in materia di energia), in vigore dal
13 dicembre 2007. Sulla L.R. 22/2007 è
intervenuta la L.R. 24 novembre 2008, n. 42.
Il regolamento 6/2007 è stato sostituito dal
Regolamento Regionale 22 gennaio 2009 n. 1
(pubblicato nel B.U. Liguria del 4 febbraio
2009 n. 2), di attuazione dell’articolo 29
della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22.
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Piemonte: L.R. 28 maggio 2007, n. 13,
Disposizioni in materia di rendimento
energetico nell'edilizia. Pubblicata nel
B.U. Piemonte 31 maggio 2007, n. 22.
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Puglia: L.R. 10-6-2008 n. 13, Norme per
l'abitare sostenibile. Pubblicata nel B.U.
Puglia 13 giugno 2008, n. 93, che all’art. 9
prevede una Certificazione di sostenibilità
degli edifici. Inoltre, va tenuto in
considerazione anche Reg. 27 settembre 2007,
n. 24 (Pubblicato nel B.U. Puglia 28
settembre 2007, n. 138), Regolamento per
l'attuazione del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto
legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in
materia di esercizio, controllo e
manutenzione, ispezione degli impianti
termici e di climatizzazione del territorio
regionale.
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Valle d’Aosta: Legge regionale 18 aprile
2008, n. 21, Disposizioni in materia di
rendimento energetico nell'edilizia. (B.U. 8
luglio 2008, n. 28).
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Lombardia: Delibera Giunta regionale del 22
dicembre 2008 n. 8745 in tema di efficienza
energetica nell’edilizia, approvata dalla
Giunta Regionale Lombarda nell'ultima seduta
prima della pausa natalizia: in tale
delibera vengono aggiornate le “Disposizioni
inerenti all'efficienza energetica in
edilizia” approvate con la D.G.R. n.
5018/2007, modificata ed integrata dalla
D.G.R. n. 5773/2007.