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L'elaborazione del DUVRI nei cantieri temporanei e mobili

 

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    Chiedete Preventivo per redazione di DUVRI  ---->>     www.deberardis.it  ©    bruno@deberardis.it  

    Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), il documento Inail  L'elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze  mette in risalto quanto segue :

    - la valutazione dei rischi da interferenze e l'elaborazione del DUVRI nei cantieri temporanei e mobili.

    Se  si analizza   l' art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il documento Inail ci ricorda che l'art. 26 si occupa, con conseguenti obblighi in capo al  Datore di Lavoro Committente (DLC),  anche di quella considerevole tipologia di contratti di appalto (o d'opera o di somministrazione) che rientrano nel Titolo IV Cantieri temporanei o mobili, intendendo come  Cantieri qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
    Il documento INAIL  fa poi chiarezza sulla differenza esistente tra il DUVRI e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), sulle eventuali problematiche che possono insorgere da un'eventuale sovrapposizione dei due documenti
     

    - il PSC si applica esclusivamente ai lavori edili e di genio civile nei quali sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di piu' Imprese esecutrici. Il DUVRI e il PSC non sono quindi, assolutamente, lo stesso documento; essi, pur riferendosi ad aspetti analoghi afferenti alla sicurezza sul luogo di lavoro sono riferiti, il primo, a qualsiasi ambiente di lavoro, mentre il secondo, esclusivamente al cantiere edile;

    - in alcuni casi la stesura del PSC esonera da quella del DUVRI, pur tuttavia occorre precisare che anche nel cantiere edile, il PSC non sempre costituisce il documento unico per la pianificazione della sicurezza, dovendo essere comunque necessaria l'elaborazione del DUVRI. Esistono infatti molti casi in cui i documenti vanno redatti entrambi, occupandosi ciascuno della prevenzione e protezione dai rischi da interferenze nel cantiere.
     
    In particolare il documento segnala che al comma 2 dell'art. 96 del d.lgs. 81/2008 si afferma che l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle Imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonche' la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.

    E si fa cosi' riferimento ai rischi specifici esistenti nell'ambiente, alla cooperazione, ai costi per la sicurezza e, in definitiva, al DUVRI. Ed e' chiaro che in presenza di piu' Imprese edili, l'interferenza vada pianificata, e prevenuta, con lo strumento del PSC, coordinato poi con i vari POS dei Datori di Lavoro presenti, e che sara' oggetto preliminarmente dell'attivita' del CSP e, in corso d'opera, di quella del CSE.

    Il comma 2 dell'art. 97 del d.lgs. 81/2008 poi prevede che gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'Impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita' tecnico professionale si fa riferimento alle modalita' di cui all'allegato XVII .
    E dunque dall'analisi della normativa vigente si puo' evincere che nei casi indicati, e limitatamente al singolo cantiere, gli obblighi dell'art. 26 (fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, cooperazione e coordinamento, DUVRI e indicazione dei costi per la sicurezza), s'intendono automaticamente assolti.
     
    Tuttavia se tale previsione ha fatto erroneamente affermare che nel caso in cui esista il PSC non sia obbligatorio il DUVRI; in realta', non sempre e' cosi'

    Si ritiene infatti , continua il documento Inail , che la deroga prevista al comma 2 dell'art 96 operi esclusivamente nel caso in cui le Imprese interessate svolgano lavori edili per i quali deve essere accettato il PSC e redatto il POS.

    Quando i rischi di interferenza invece riguardano anche altre Imprese, ed altri lavoratori, che non hanno la possibilita' di accettare il PSC e redigere il POS (perche', ad esempio, non svolgono lavori edili), gli obblighi dell'art. 26 non risultano automaticamente adempiuti. In tali casi, dunque, si ritiene che l'Impresa affidataria debba farsi carico della promozione del coordinamento e della cooperazione tramite la redazione del DUVRI

     
    Il documento riporta alcuni esempi specifici.

     

    Ad esempio, se ci trovassimo di fronte ad una situazione in cui un DLC appalti lavori edili all'interno della propria Azienda, lavori svolti da due Imprese affidatarie, oppure si preveda la presenza di lavoratori autonomi in sub affidamento, quale documentazione si dovra' produrre?

    Nel primo caso,  si dovra' nominare un CSP, che produrra' un PSC relativo al cantiere, ed entrambe le Imprese esecutrici avranno quindi l'obbligo di redigere il rispettivo POS.

    Nel secondo caso, la gestione delle interferenze lavorative, nell'ambito esclusivo del PSC, risulterebbe impraticabile (alcuni rischi potrebbero infatti esulare dalle competenze e dalla responsabilita' del CSP e del CSE) e il Committente dovra', pertanto, preoccuparsi di elaborare un DUVRI allo scopo, ferma restando la necessita' del PSC dedicato alle Imprese edili .

     
    Altro caso e' quello dell'Azienda del DLC (e delle eventuali altre Imprese non edili che operano in appalto) che non abbia possibilita' di accettare il PSC ne' di redigere un POS e, quindi, non potendo invocare la disposizione contenuta del comma 2, art. 96, dovra' applicare gli obblighi dell'art. 26. A tal proposito sara' necessario avere entrambi i documenti di pianificazione della sicurezza: il DUVRI e il PSC e sara' quindi opportuno che il DLC e il CSE operino in stretta collaborazione al fine di gestire, nel migliore dei modi, le possibili interferenze lavorative
     
    Si ricorda inoltre che esiste, in via teorica, la possibilita' di risolvere alla radice il problema separando, almeno temporalmente, l'attivita' edile da quella non edile cosi' da evitare rischi di interferenza; tale soluzione risulta tuttavia il piu' della volte poco praticabile
     
    Il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta utili tabelle e schemi grafici:
    - una tabella con i principali adempimenti in capo ai vari soggetti coinvolti nell'esecuzione di affidamenti all'interno di attivita' di pertinenza del DLC, evidenziando la necessita', o meno, della redazione del PSC, del DUVRI o di entrambi i documenti;
    - due schemi che illustrano le principali casistiche di appalto, extra art. 26,  (Caso 1 - appalti soggetti anche all'applicazione del Titolo IV; Caso 2 - appalti multipli/accorpamento in un'unica gara di una serie di forniture e lavori).  
     
    Per concludere ricordiamo che il documento Inail si sofferma anche sulla fornitura e scarico in cantiere del calcestruzzo preconfezionato.
     
    In particolare si segnala che nel caso generale di mere forniture di materiali o attrezzature - trovando applicazione, come esplicitamente indicato nel comma 1 bis dell'art. 96 del TU, le disposizioni di cui all'art. 26 - non e' obbligatorio elaborare il DUVRI cosi' come richiesto dal comma 3 dello stesso art. 26 .
    Tuttavia  considerato che le operazioni di fornitura di calcestruzzo preconfezionato (e di materiali edili e attrezzature in genere) sono tra le piu' frequentemente eseguite nei cantieri temporanei o mobili  il documento esamina la questione piu' in dettaglio e fornisce utili informazioni e suggerimenti.
    Si ricorda anche che il Ministero del Lavoro, per mezzo della Commissione Consultiva Permanente, ha fornito con Lettera Circolare del 10 febbraio 2011 indicazioni operative alle imprese esecutrici e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato.
     
     
    Riguardo alle novita' introdotte dal Decreto del Fare riportiamo una breve rassegna di articoli
    - Inail: l'elaborazione del DUVRI e il Decreto del Fare;
    - Il decreto del fare e i lavori in appalto;
    - Il DUVRI nelle imprese a basso rischio;
    - Modifiche al D.Lgs. 81: i volontari, l'incaricato e l'esonero dal DUVRI.
     
     
     
    INAIL - Settore Ricerca - Dipartimento Processi Organizzativi,  L'elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze, documento curato da Raffaele Sabatino INAIL (Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca) con la collaborazione di Andrea Cordisco INAIL (Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici), settembre 2013, pubblicazione febbraio 2014 (formato PDF, 12.11 MB).
     
     
    Esempio di  Duvri.

 

FOCUS SICUREZZA CANTIERI

 

Esempio di come redigere il documento DUVRI  i nostri lavori

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), come redigerlo correttamente

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