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Scia edilizia, il DL Semplificazioni snellisce le procedure

Le attestazioni dei tecnici abilitati vanno presentate solo se espressamente previste da leggi in vigore

31/01/2012 - Scia più snella con il Dl semplificazioni.  Il decreto varato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri rivede la disciplina della Scia, segnalazione certificata di inizio attività, contenuta nella Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo.Alcune norme sono immediatamente efficaci, altre introducono misure che saranno realizzate nei prossimi mesi.
 
SCIA in edilizia
Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività dovranno essere corredate dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalle norme vigenti. Negli altri casi se ne potrà quindi fare a meno. Si tratta di una semplificazione notevole, che segue l’iter di alcune norme dell’ultimo periodo (leggi tutto).

Responsabilità solidale negli appalti
Negli appalti di opere e servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato assieme all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, le quote di trattamento di fine rapporto e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Sponsorizzazioni per interventi sui beni culturali
Potranno essere selezionati sponsor per la realizzazione di interventi sui beni culturali. Le amministrazioni aggiudicatrici competenti dovranno inserire nel programma triennale dei lavori gli interventi in relazione ai quali intendono ricercare sponsor e quelli per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avverrà mediante bando pubblico. Le disposizioni sulla qualificazione di progettisti ed esecutori si applicano solo se il contributo dello sponsor supera i 40 mila euro.
 
Abilitazione installatori di impianti negli edifici
L’abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici, di cui all’articolo 3, del DM 37/2008, varrà per tutte le tipologie di edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso.

Nei prossimi mesi vedranno la luce interventi più strutturali, per l’edilizia scolastica e per la gestione degli  appalti pubblici.

Modernizzazione e miglioramento energetico degli edifici scolastici
Sarà redatto un Piano nazionale di edilizia scolastica per riqualificare e razionalizzare il patrimonio immobiliare e ridurre le spese di funzionamento. Il Piano, che dovrà essere approvato dal Cipe, dovrà prevedere interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti.
 
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con i Ministeri dell’Ambiente, dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e trasporti, dovrà predisporre delle Linee guida che gli enti proprietari di edifici scolastici ed università dovranno seguire per predisporre, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, misure di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici.
 
Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, e per abbassare i costi, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL, saranno emanate norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
 
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
Sarà istituita presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture la “Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici” (Bdncp). Dal 1° gennaio 2013 la Banca dati acquisirà la documentazione sul possesso dei requisiti da parte delle imprese che partecipano alle gare e le stazioni appaltanti verificheranno il possesso di tali requisiti esclusivamente tramite 

 

 

   
       

 

 

 

 

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