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INFORMAZIONE
INFORMAZIONE utili
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Principali
riferimenti normativi per la progettazione degli impianti
termomeccanici e tecnici in genere, norme di sicurezza, di esercizio, di
controllo e manutenzione degli impianti
Elenco delle principali norme di prevenzione incendi
Elenco delle norme UNI di riferimento
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
DESCRIZIONE GENERALE
1) Prima …
Già la Legge 46/90 (ora
abrogata a favore del DM 37/2008) aveva provveduto a prescrivere la
tassativa eliminazione di una consuetudine tipica presente nel settore
agricolo: quella del "fai da te" degli impianti elettrici.
L’indicazione derivante da tale norma era chiara: la cura di detti
impianti doveva essere affidata a professionisti del settore, prevedendo
che l'installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione
degli impianti elettrici dovesse essere
eseguita solo ed esclusivamente da “soggetti abilitati" (imprese
regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese, il cui imprenditore
fosse in possesso di determinati requisiti tecnico professionali).
Inoltre prescriveva che tutti gli impianti, anche
quelli costruiti prima dell’anno 1990,
fossero opportunamente adeguati alle Norme
C.E.I.
Per ottemperare a tale Legge, chiunque dovesse installare
o effettuare manutenzione ad un impianto elettrico era tenuto a
rivolgersi ad una ditta autorizzata, che, terminato il lavoro, era
tenuto a rilasciare al committente una "dichiarazione
di conformità",
ossia un documento in cui la ditta installatrice si assume la
responsabilità dell’esecuzione corretta del lavoro commissionato (corredato,
se del caso, dagli allegati obbligatori stabiliti dalla Legge 46/90).
Il
rilascio della “dichiarazione di conformità” era motivato dai seguenti
aspetti:
il
committente, in caso di ispezione da parte dell'Organo
di Vigilanza, potesse dimostrare di aver commissionato
il lavoro ad un soggetto abilitato
in caso di lavoro male
eseguito occorreva, per eseguire le opportune
contestazioni, poter esibire detto documento
il Sindaco non poteva
rilasciare il certificato di abitabilità o agibilità di
un immobile in assenza della dichiarazione di
conformità sopra citata
la dichiarazione di
conformità era richiesta dai Vigili del Fuoco in caso di
presentazione di pratica di certificato di prevenzione
incendi
nelle Aziende con presenza
di personale subordinato o ad esso equiparato, ai sensi
del D.P.R. 547/55 art. 267 (ora
D.Lgs 81/2008), la presenza di impianti elettrici
fatiscenti era punita penalmente.
Inoltre, disporre della dichiarazione di conformità di cui alla Legge
46/90 era fondamentale per evitare contestazioni in caso di ispezione.
Inoltre, il Decreto 447/91, di attuazione della Legge 46/90 sanciva che
in determinati casi (superficie superiore ai 200 metri quadrati con
utenze alimentate a bassa tensione) l’impianto elettrico dovesse
essere progettato da un professionista in possesso di determinati
requisiti professionali.
2) … e dopo
A decorrere dal 27/3/2008, la L. 46/90 (ad
eccezione di alcuni articoli, tra cui quello riguardante le “verifiche”),
il regolamento di cui al D.P.R. 447/91 e gli articoli da 107 a 121 del
D.P.R. 380/2001, sono stati abrogati e sostituiti dal D.M. 22.01.2008 n°
37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
Essa introduce alcune novità di rilievo:
-
estende il campo di applicazione a qualsiasi
destinazione d'uso degli edifici (sia
privati che pubblici) e
alle aree di pertinenza (es.:
cortili, aree parcheggio, ecc.)
-
classifica diversamente gli impianti:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per
l’automazione di porte, cancelli e barriere
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti
elettronici in genere
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle
condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o
specie
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas
di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per
mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
g) impianti di protezione antincendio
-
rende più selettivi i requisiti di qualificazione
professionale
-
richiede di depositare la Dichiarazione di Conformità
presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune dove è ubicato
l'immobile in cui è installato l'impianto (anziché essere inviata
alla Camera di Commercio)
maggiora le sanzioni in
caso di inosservanza.
Anche nei casi di compravendita, donazione, permuta,
conferimento, ecc., il venditore deve fornire garanzie sulla
conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di
sicurezza; in tali casi (impianti
eseguiti prima dell'entrata in vigore del citato decreto), la
dichiarazione di conformità agli impianti è sostituita da una
dichiarazione, predisposta da un tecnico abilitato, di “rispondenza
alla regola dell’arte”, ovvero alle norme tecniche vigenti all’epoca
della costruzione, tenuto conto delle condizioni di esercizio e
degli usi a cui è destinato l'edificio. In assenza di tale
documento, si rischia l’applicazione di una sanzione amministrativa
da mille a 10mila euro, oltre al rischio, da parte del venditore,
dell’obbligo di risarcimento del danno provocato all'acquirente. In
pratica:
-
fino al 26
marzo 2008: la dichiarazione di conformità deve essere
rilasciata sul modulo preesistente (riferimento: DM 20 febbraio
1992)
-
dal 27 marzo 2008: la
dichiarazione di conformità va rilasciata sui nuovi moduli,
previsti dagli Allegati I e II del DM 37/2008.
N.B.: in
data 25 giugno 2008, il Decreto legislativo n. 112 del 25/06/2008 ha soppresso
l’art. 13 del DM 37/2008,
dove venivano richieste la reperibilità della documentazione e delle
certificazioni degli impianti esistenti in caso di compravendita
degli immobili. Lo scambio di tale documentazione non rappresenta
quindi più un obbligo; tuttavia si consiglia, nel caso, di
richiederla comunque, a tutela dell’incolumità e della sicurezza
generale di chi subentra nell’immobile.
3) Le verifiche necessarie
Gli impianti di messa a terra, le installazioni alimentate in tensione,
le stallazioni e i dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, gli impianti elettrici installati nelle zone con pericolo
d’esplosione devono essere sottoposti a controlli periodici di
efficienza.
La dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore,
eventualmente corredata da tutti gli allegati obbligatori, equivale
all'omologazione dell'impianto; quest'ultimo potrà quindi essere messo
in esercizio.
Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti, entro 30 giorni
dalla conclusione dei lavori, il Datore di lavoro è tenuto ad inviare la
dichiarazione di conformità allo Sportello Unico per le Attività
Produttive, o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme
vigenti.
Il Datore di lavoro, nell'esercizio dell'impianto, è tenuto ad
effettuare la regolare manutenzione e a far sottoporre lo stesso a
verifica periodica che è:
- biennale per gli impianti di terra e i dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche installati in cantieri,
locali ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di
incendio
- quinquennale in tutti gli altri casi.
Nel caso di impianti ubicati in luoghi con pericolo d’esplosione (art.
5 del D.P.R. 462/01), la messa in esercizio degli può avvenire solo
dopo la verifica di conformità effettuata dall'installatore
dell'impianto e contestuale rilascio al Datore di lavoro della relativa
dichiarazione di conformità.
La dichiarazione deve essere inviata, entro 30 giorni, allo Sportello
Unico per le Attività Produttive.
In questo caso, però, l'omologazione è effettuata dall'ASL o dall'ARPA
mediante una prima verifica sulla conformità alla normativa vigente
degli impianti denunciati.
Durante l'esercizio degli impianti il Datore di lavoro è tenuto ad
effettuare la regolare manutenzione ed è tenuto altresì a far sottoporre
gli stessi a verifica periodica ogni due anni.
La cessazione d’esercizio, l’esecuzione di modifiche sostanziali
preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti sono
soggetti a:
- comunicazione
tempestiva agli uffici competenti per territorio
- effettuazione
di una verifica straordinaria (la cui effettuazione non modifica in
alcun modo le scadenze delle verifiche periodiche, che continuano ad
essere "conteggiate" a partire dalla data di messa in esercizio
dell'impianto).
Per l'effettuazione delle verifiche periodiche (artt. 4 e 6 del
D.P.R. 462/01), il Datore di lavoro può rivolgersi all'ASL (o, a
seconda delle regioni, all'ARPA), o in alternativa a Organismi
individuati dal Ministero delle Attività Produttive sulla base dei
criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
Ricapitolando:
-
tutti gli impianti elettrici devono
essere adeguati alle norme di sicurezza vigenti all’epoca della
realizzazione, tenuto conto del fatto che:
-
gli impianti realizzati prima del
1990 si considerano adeguati se dotati quantomeno di
sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, di protezione
contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti
indiretti o protezione con interruttore differenziale (salvavita)
-
per gli impianti realizzati dopo
il marzo 1990, tutti i lavori di nuova installazione o di
adeguamento degli impianti elettrici devono essere stati
eseguiti da un soggetto abilitato il quale, al termine del
lavoro, dovrebbe avere rilasciato la relativa dichiarazione di
conformità, eventualmente corredata de allegati tecnici
obbligatori
-
il proprietario dell’impianto è
comunque tenuto alla custodia della documentazione di legge.
-
la vigilanza sull’applicazione delle
norme compete alle AUSL ed agli Uffici Tecnici Comunali, e sono
previste sanzioni amministrative per gli inadempienti; in caso di
incidenti o incendi dovuti a inidoneità (o
carenza di manutenzione) degli
impianti elettrici, possono scattare sanzioni più gravi (anche
penali).
4 Attività
collegate
Dimensionamento,
installazione, utilizzo, gestione e manutenzione della rete elettrica
aziendale.
Tutte le attività
che richiedono l’utilizzo di un impianto elettrico.
L’energia elettrica rappresenta anche un pericolo per gli
uomini, per gli animali e per beni di vario tipo. In particolare:
-
contatti diretti o indiretti con elementi in
tensione (elettrocuzione) possono
causare gravi lesioni a persone o animali (ustioni,
tetanizzazione dei muscoli, fibrillazione ventricolare, difficoltà
respiratorie)
-
la gravità delle conseguenze dipende da diversi
fattori: intensità di corrente, durata del contatto, natura della
corrente, frequenza, massa corporea, stato di salute
-
impianti elettrici non idonei possono essere fonte di
incendio o scoppio (ad es.: a seguito di corto-circuiti).
8 Indicazioni
di carattere generale
I componenti
elettrici ed i relativi impianti di alimentazione (vedi: D.Lgs
81/2008, art. 81 e
più in generale il Capo III – “Impianti e apparecchiature elettriche”)
devono essere progettati, costruiti e realizzati a regola d'arte:si
considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le
norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX, che riconducono alle
specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e
internazionali:
CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)
CEN (Comitato Europeo di normalizzazione)
CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione
Elettrotecnica)
IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica)
ISO (Organizzazione
Internazionale per la Standardizzazione).
Gli stessi impianti devono essere mantenuti a regola
d'arte, disponendo di idonee procedure di uso e manutenzione,
possibilmente di uno scadenziario; meglio se di un vero e proprio
“Piano”.
Inoltre, le norme CEI EN50110 e
11-27 del 2005 impongono una specifica qualificazione al personale
addetto all’esercizio ed ai lavori sugli impianti elettrici.
8 Indicazioni
di carattere specifico
M essa
a terra – Protezione da scariche atmosferiche - Procedure
-
la messa in esercizio degli impianti elettrici di
messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita
dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai
sensi della normativa vigente
-
la dichiarazione di conformità equivale a tutti gli
effetti ad omologazione dell'impianto
-
entro trenta giorni dalla messa in esercizio
dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di
conformità all'ISPESL ed all'Azienda U.S.L. o all'A.R.P.A.
territorialmente competenti
-
l'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla
conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra
degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze
all'Azienda U.S.L. o A.R.P.A.
-
le verifiche iniziali, a campione, sono stabilite
annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base
dei seguenti criteri:
a) localizzazione
dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed
ambientali del luogo in cui è situato l'impianto
b) tipo
di impianto soggetto a verifica
c) dimensione
dell'impianto
-
allo scopo di accertarne lo stato di
efficienza le
verifiche iniziali sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro
-
il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari
manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a
verifica periodica (ogni cinque anni). Per quelli installati
in cantieri e negli ambienti a maggior rischio di incendio, la
periodicità è biennale
-
per l'effettuazione della verifica, il datore di
lavoro si rivolge all'Azienda U.S.L. o all'A.R.P.A. o ad eventuali
organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla
base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI C.E.I.
-
il soggetto che ha eseguito la verifica periodica
rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve
conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza
-
le verifiche periodiche sono onerose e le spese per
la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro
-
per le officine e cabine elettriche,
le verifiche periodiche devono essere eseguite almeno ogni cinque
anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i
quali rimane fermo l'intervallo di due anni
-
le strutture metalliche esterne ed i grandi
recipienti metallici devono essere collegati elettricamente a terra
come protezione contro le scariche atmosferiche.
|
 |
|
schema di messa a terra delle
strutture metalliche
(fonte: AUSL Pavia – Regione
Lombardia) |
; D.P.R.
462/01)
i lavori di adeguamento devono essere stati condotti
da personale autorizzato
la cabina elettrica deve essere dotata di
segnalazioni, chiusa a chiave; all’interno deve essere posto uno
schema elettrico della stessa
le prese devono essere a norma
i conduttori devono essere protetti dagli urti
i cavi devono essere ben fissati alle pareti
la sezione dei conduttori deve essere idonea per fare
fronte alla richiesta di massima potenza espressa dagli utilizzatori
(macchine/attrezzature elettriche) collocati in quella linea
tenuto conto delle utenze presenti, l'impianto deve
risultare sufficientemente sezionato (suddiviso in
“sottoimpianti” ognuno dei quali dotato di proprio
quadro/interruttore elettrico)
deve essere presente un numero idoneo di interruttori
magnetotermici correttamente dimensionati
deve essere presente un numero idoneo di interruttori
differenziali ad alta sensibilità (salvavita)
l'impianto deve essere adeguatamente protetto tenendo
conto dell'attività condotta nei locali e delle relative
caratteristiche ,(IPxx adeguato contro intrusione di polveri,
corpi estranei, liquidi, vapori infiammabili, ecc. In cantine,
stalle, porcilaie, serre, dovrebbero essere non inferiore a IP55. In
fienili, essiccatoi, depositi cereali, va condotta un'analisi
specifica)
deve essere impedito il contatto accidentale con
parti in tensione delle apparecchiature elettriche
deve essere impedito il contatto accidentale con
parti in tensione dei quadri elettrici (devono essere chiusi a
chiave)
deve esistere l'impianto di messa a terra delle
strutture metalliche e delle apparecchiature elettriche
se esiste l'impianto di messa a terra, deve essere
dotato di un numero idoneo di dispersori
deve essere periodicamente verificata l'efficienza
dell'impianto di messa a terra
nei locali umidi, meglio utilizzare apparecchiature a
bassa tensione
deve essere stata verificata l’eventuale esigenza di
un impianto a protezione dalle scariche atmosferiche
l'impianto protezione scariche atmosferiche deve
essere collaudato, verificato e certificato
se esiste, l'impianto di protezione
per scariche atmosferiche deve essere verificato periodicamente
secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa
vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai
fini della sicurezza
la documentazione (certificati di conformità
originari, di controllo/verifica) deve essere conservata in
azienda.
|
 |
|
quadri elettrici e di comando
(fonte: AUSL Pavia – Regione Lombardia) |

-
fare verificare gli impianti elettrici da un tecnico
abilitato
-
rendere idoneo l’impianto elettrico alle
caratteristiche ambientali (polvere, umidità, condizioni d'uso,
ecc.)
-
ristrutturare ed effettuare la manutenzione degli
impianti pericolosi o inidonei soltanto tramite tecnici qualificati
-
richiedere la "dichiarazione di conformità
dell’impianto alla regola dell’arte" ai sensi delle norme vigenti (D.M.
3 marzo 2008) nei casi di ,nuovo
impianto, di trasformazione, di ampliamento, di manutenzione
straordinaria.
non mettere in servizio gli impianti elettrici di
messa a terra ed i dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche prima della "verifica" dell’installatore
verificare
periodicamente gli interruttori magnetotermici e i salvavita
fare attenzione ai surriscaldamenti degli impianti
non sovraccaricare gli impianti (es.:
evitare di utilizzare prese multiple inidonee a reggere carichi
elettrici eccessivi)
fare attenzione a segnali ed anomalie quali fumo,
scintille, ecc.
non smontare protezioni agli impianti elettrici (ad
esempio pannelli protettivi)
spegnere sempre le macchine e gli impianti al termine
del lavoro
custodire con cura in Azienda gli schemi e la
documentazione degli impianti elettrici
evitare di intralciare i passaggi con cavi elettrici,
riducendo al minimo e studiano idoneacollocazione
degli eventuali collegamenti volanti
non utilizzare componenti elettrici deteriorati.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
|
 |
 |
 |
|
Guanti di protezione
obbligatoria |
Calzatura di sicurezza
obbligatoria |
Protezione obbligatoria
degli occhi |

|
D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 |
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro. Articoli dall’80 all’86. |
|
D.M. del 22/01/ 2008 n. 37 |
Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del
2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti
all’interno degli edifici. |
|
Legge 46/90 |
Norme per la
sicurezza degli impianti. (abrogato) |
|
D.P.R.
n. 447 del 1991 |
Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1190 n. 46, in
materia di sicurezza degli impianti. (abrogato) |
|
D.P.R.
n. 392 del 1994 |
Regolamento recante
disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese
ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione
degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza. |
|
D.P.R.
n. 380 del 2001 |
Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia. (abrogato
in parte) |
|
Il
D.P.R. n. 462 del 2001 |
Regolamento di semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi
di prote-zione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di
impianti elettrici pericolosi. |
|
Dir. Par. Eur. Con. CE del 22/06/1998 n.
98/37/CE |
Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. |
|
D.M. del 10/03/1998 |
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro. |
|
D.P.R. n. 459 del 1996 |
Regolamento per
l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE,
93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. |
|
D.M.
Sanità del 08/05/1996 |
Determinazione delle tariffe spettanti all'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per
prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti
interessati. |
|
D.M.
Interno del 08/06/1993 |
Norme di sicurezza
antincendi per gli impianti di distribuzione di gas naturale
per autotrazione. |
|
D.M. Sanità del
14/02/1991 |
Determinazione delle
tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità
all'Istituto superiore di sanità all'Istituto superiore per
la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati. |
|
D.M.
del 24/11/1984 |
Norme di sicurezza
antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e
l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a
0,8. |
|
C.
Sanità del 19/07/1984
n. 55 |
Misure di protezione sull'impiego dei presidi sanitari (fitofarmaci
per l'agricoltura) comunque applicati. Attività di
prevenzione. |
|
Nota
Lavoro del 22/02/1975
n. 200 |
Prevenzione infortuni sul lavoro - D.P.R. 27 aprile 1955, n.
547 - Impianti di messa a terra in alberghi. |
|
Nota
Lavoro del 27/12/1974
n. 28964 |
Prevenzione infortuni sul lavoro - D.P.R. 27 aprile 1955, n.
547 - Impianti di messa a terra in alberghi. |
|
Legge
186/1968 |
Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti
elettrici ed elettronici. |
|
Nota
Lavoro del 14/06/1966
n. 1694 |
Collegamenti elettrici a terra - Quesito. |
|
C.
Interno del 02/02/1966
n. 9 |
Applicazione legge n. 460 del 7 maggio 1965. Attribuzione
della competenza ai Prefetti in materia di depositi di oli
minerali. |
|
D.P.R. del 30/06/1965
n. 1124 |
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. |
|
C.
Lavoro del 15/07/1963
n. 21 |
Prevenzione infortuni. Verifiche e controlli. Quesiti. |
|
C.
Lavoro del 27/05/1963
n. 15 |
Quesiti: artt. 271, 314, 326, e 335 del D.P.R. n. 547/55. |
|
C.
Interno del 07/02/1961
n. 15 |
Disposizioni per l'applicazione delle norme di cui agli
artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955 e del
successivo D.P.R. n. 689 del 26 maggio 1959. |
|
C.
Lavoro del 05/07/1960
n. 551 |
Prevenzione infortuni. Verifiche e controlli. Quesiti. |
|
D.P.R. del 09/04/1959
n. 128 |
Norme di polizia delle miniere e delle cave. |
|
C.
Interno del 20/09/1956
n. 74 |
D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 - Decentramento competenze al
rilascio di concessioni per depositi di oli minerali e gas
di petrolio liquefatti - Norme di sicurezza. |
|
C.
Interno del 20/04/1949
n. 53 |
Sostanze che presentano pericolo di scoppio e incendio -
Norme di sicurezza per le pellicole cinematografiche con
supporto di celluloide. |
|
D.Lgs del 31/08/1945
n. 600 |
Norme per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e
l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a
scopi ed usi privati. |
|
D.M.
Interno del 31/07/1934 |
Approvazione delle norme di sicurezza per la
lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di
oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi. |
|
D.M.
Comunicazioni del 22/07/1930 |
Approvazione delle norme per le prove e le
verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi
serbatoi), montati su carri ferroviari (carri
serbatoio) per trasporto di gas compressi, liquefatti o
disciolti. |
|
C.
del 16/04/1993 n. 227/F |
Modifica dei criteri di determinazione delle quantità
massime introducibili annualmente nei depositi di g.p.l. |
5/2010 -
Il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha emanato le circolari 31
marzo 2010, n. 5642 e n. 5643, recanti rispettivamente "Certificazione
della resistenza al fuoco di ...[Continua]
|
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