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Modelli  Progettazione  

                   

Atto di validazione        

   APPENDICE NORMATIVA
Estratto delle norme principali e della procedura di verifica e validazione

Prima stesura di modifica dell'articolo - Collegato Finanziaria 2002

1)All'art. 30, comma 6, della Legge 109/94e smi " Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000
o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento.Fino alla data in vigore delle norme regolamentari relative alla predetta autorizzazione tale verifica puo' essere effettuata anche da soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione individuata secondo i criteri stabiliti dalle stazioni appaltanti.

Stesura definitiva dopol'approvazione della Legge 166 , 1/8/2002

1)All'art. 30, comma 6, della Legge 109/94e smi " Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.
Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3 , il governo regola le modalita' di verifica dei progetti, attenedosi ai seguenti criteri :
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo della qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di propria competenza.
6-bis.Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma .Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia delle stazioni appaltanti.
(L.166/2002-Art.7 t) comma 2) il comma 6 è sostituto dai seguenti (in blu))

2)All'art.16, comma 6 della Legge 109/94 smi " In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica
tecnica dei vari livelli di progettazione."
(L.1166/2002 -Art.7 g) comma 2) al comma 6, dopo le parole: "e momenti di verifica" è inserito il seguente termine: "
tecnica";)

3)Si richiama l'art. 16, comma 2, della Legge 109/94 smi "Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle."

Questo comma della legge ha una importanza cruciale per l'attività di progetto e delle verifiche in quanto consente a tutti gli effetti al Responsabile di Procedimento di stabile e modulare il " peso" e la "consistenza" del progetto determinando, secondo una sua valutazione ,che emerge dagli studi di programmazione , quali siano gli elaborati tecnici assolutamente necessari rispetto a tutti quelli descritti ai punti 3,4,5. Egli può integrare o modificare dette prescrizioni , non sembra poter abolire un livello progettuale , ma sicuramente potrebbe farlo tendere a "zero", o prescrivere ulteriori elaborati tecnici o anche ulteriori livelli progettuali sempre in funzione di ragione insite nella complessità dell'intervento, conseguentemente il processo delle verifiche dovra' basarsi su tali decisioni.

Regolamento di attuazione dPR 554/99
Sezione quinta : verifica e validazione di progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti

Art. 46 . Verifica del progetto preliminare
Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità e all'importanza dell'intervento.
2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende all'obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.
3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui l'intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione
.

Art. 47. Validazione del progetto
1.
Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.
2. La validazione riguarda fra l'altro:
a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
c) l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;
e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.


Entrando nel merito delle indicazione dell'art.47 effettuate tutte le verifiche stabilite e programmate si perviene tra il Responsabile del procedimento , in contraddittorio, con i progettisti incaricati a verbalizzare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente e a quanto prescritto nel documento preliminare alla progettazione. La validazione si configura come un procedimento autonomo del responsabile del procedimento eventualmente coadiuvato in cui il risultato finale verbalizzato in un documento di accettazione di conformità, consentendo la successiva approvazione del progetto da parte degli organi preposti e l'avvio delle conseguenti procedure di affidamento dei lavori.
Se si esamina il comma 2 sempre dell'Art.47, e le indicazioni corrispondenti all'oggetto delle verifiche, si nota che prevalgono i controlli di tipo formalistico-documentale con alcune eccezioni:
-Il termine esistenza e' richiamato 4 volte
-Il termine completezza 2 volte
-Tutti gli altri : corrispondenza, rispondenza ,acquisizione , coordinamento ed effettuazione, 1 volta
La prevalenza della azioni di controllo formalistico, da mettere in atto da parte del RP sono evidenti in tutta la terminologia utilizzata, vi sono però delle indicazioni che sembrano far emergere una tipologia di verifiche che potrebbero entrare nel merito dei documenti e quindi far assumere un livello piu' sostanziale e di contenuto al procedimento.
Ad esempio si potrebbe entrare nell'analisi di merito :
-alla lettera c) quando si parla certamente dell'esistenza delle indagini ma si chiede la valutazione di congruenza dei risultati con le scelte progettuali
-alla lettera e) sulle relazioni di calcolo , in quanto si chiede una valutazione di idoneità dei criteri adottati
-alla lettera g) tra rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione
-alla lettera m) in riferimento al coordinamento tra progetto, contratto, capitolato, chiedendo la rispondenza del tutto ai canoni di legalità

Art. 48 . Modalità delle verifiche e della validazione
1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all'articolo 30, comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.
2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attività.
3 Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.


Il RP per le attività in genere di progettazione e di supporto tecnico-amministrativo si può avvalere di professionisti esterni singoli o associati , da società di professionisti da società d'ingegneria e anche da raggruppamenti temporanei, ma per l' attività specifica di validazione dei progetti può solo utilizzare un ODI : Organismo di ispezione accreditato ai sensi delle norme UNI EN45004. (in attesa dell'approvazione del nuovo disegno di legge)
In generale la validazione e' da intendersi come atto formale che conclude il procedimento delle verifiche pianificate durante il progetto, mediante la verbalizzando in contraddittorio con i progettisti di un documento che racchiude tutti gli atti procedimentali in cui è sono presenti documenti rispondenti, non risultati rispondenti , o parzialmente rispondenti e correggibili , attraverso una procedure di validazione che abbia in se fasi di riesame e di retroazione del procedimento e quando opportuno di rivalidazione . Il RP, in ogni caso, potrebbe validare il progetto anche a fronte del parere negativo di non conformità espresso dall'ODI sia su singole parti sia integralmente su progetto.

Verbale di verifica
Piano di sicurezza e coordinamento
Contratto-tipo
Controllo documentazione
Schema di Atto di sottomissione
Schema verbale concordamento
Relazione d'accompagnamento