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Agriturismo: sicurezza antincendio

aprile 2009
Le attività di agriturismo per essere in regola con la sicurezza antincendio devono rispettare:
  • le norme sulle centrali termiche per gli impianti di riscaldamento;
  • le norme sugli apparecchi di produzione calore per le cucine;
  • le norme sulle attività ricettive per la parte ricettiva.

Per quanto riguarda questo ultimo punto, poiché la maggior parte delle attività ricettive ha una capienza limitata e solitamente non superiore a 25 posti letto, la norma che riguarda la maggior parte degli agriturismo è il titolo III del decreto 9 aprile 1994 (modificato diverse volte), di cui si riporta il testo:

TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ RICETTIVE CON CAPACITA’ NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO
22. GENERALITA’
Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte.
Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti.
Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2, 13, 14 e 17.
11.2 Estintori
Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell’interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (G. U. n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere; è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:
- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l’individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A – 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a venticinque posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.
13. SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (S.O.G.U. n. 223 del 23 settembre 1996). Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.
14. GESTIONE DELLA SICUREZZA
14.1 Generalità
Il responsabile dell’attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:
- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobili ecc.) che possano intralciare l’evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell’incendio;
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni ecc.;
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiore a sei mesi;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova
periodica degli stessi con scadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.
14.2 Chiamata servizi di soccorso
I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.
La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei Vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l’apparecchio telefonico dell’esercizio.
17. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
17.1 Istruzioni da esporre all’ingresso
All’ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell’edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:
- delle scale e delle vie di evacuazione;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell’elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.
17.2 Istruzioni da esporre a ciascun piano
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d’orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.
17.3 Istruzioni da esporre in ciascuna camera
In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tendo conto delle provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificativa del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l’attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.
Inoltre devono essere indicati i divieti di:
- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all’attività.