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Direttore dei Lavori  | SENTENZE RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI  |

 

DIRETTORE  LAVORI

 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI – RUOLO E RESPONSABILITA


La figura giuridica del Direttore dei Lavori compare per la prima volta nel R.D. del
25.05.1895 riguardante il “Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori
dello Stato”; l’art. 3 di questo R.D. dice che rientrano nelle responsabilità del Direttore dei Lavori
pubblici “l’accettazione dei materiali” e la verifica “della buona e puntuale esecuzione dei lavori in
conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell’Ingegnere capo”; l’art. 6 dice invece
semplicemente che è l’Ingegnere capo a designare il Direttore dei lavori

NORMATIVE

 

 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Nuove responsabilità per progettista e direttore dei lavori

Il D.Lgs. 81/2008, pur ricalcando fedelmente l'impianto normativo preesistente (D.Lgs. 494/1996 e D.P.R. 222/2003), ha introdotto alcune modifiche significative.
Tra queste segnaliamo la definizione di "Responsabile dei Lavori", precedentemente fornita dall'art. 2 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 494/1996 ed attualmente contenuta nell'art. 89 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 81/2008.
Tale modifica, all'apparenza poco significativa, comporta, in realtà, un considerevole aumento di responsabilità per progettista e direttore dei lavori nell'ambito della realizzazione di opere private.

Il Responsabile dei Lavori, ai sensi del D.Lgs. 494/1996, è un soggetto "che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera".

Il Responsabile dei Lavori, dunque, è una figura che il committente (a sua discrezione) può nominare e a cui può delegare gli obblighi definiti dal D.Lgs. 494/1996.

Con l'entrata in vigore delle nuove norme, il Responsabile dei Lavori diviene "soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera".

Il progettista e il direttore dei lavori di opere private, cioè, vengono investiti per legge del ruolo di responsabile dei lavori rispettivamente in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e, pertanto, dovranno farsi carico anche degli ulteriori compiti specifici.
Il progettista, ad esempio, dovrà prevedere, obbligatoriamente, nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro (art. 90 comma 1, secondo periodo); in caso contrario potrebbe essere sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o con un'ammenda da 2.500 a 10.000 euro [art. 157 comma 1 lett. a)].
Inoltre dovrà effettuare la verifica di idoneità tecnico-professionale, la notifica preliminare (se necessaria), etc.

 

LA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI EX ART. 1669 C.C.

 


 

 

DIREZIONE   DEI LAVORI  

 

LA FIGURA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Con una recente pronuncia in tema di appalto la Corte di Cassazione ha puntualizzato le obbligazioni poste a carico del direttore dei lavori, differenziandole da quelle inerenti a diverse – ma spesso confuse – figure professionali

Secondo la Corte è orientamento costante (cfr., da ultimo, Cass. Sez. II n° 16361/07) che in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam” in concreto.

Rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori:

  1. l’accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica;
  2. l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera, e la segnalazione all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera.

Il direttore dei lavori non si sottrae pertanto a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore, di riferirne al committente.

In particolare l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ed il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

La sorveglianza sull’esecuzione di lavori elementari sul cantiere è affidata invece ad altra figura professionale, come il direttore di cantiere, responsabile della gestione giornaliera del cantiere di lavoro e dell’esecuzione dell’opera.

Il direttore dei lavori, che è l’unica persona che può accedere sul cantiere senza la presenza o l’autorizzazione di alcuno, ha la direzione e l’alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giudizio, per accertare la regolare esecuzione dei lavori e per il collaudo dei lavori stessi, senza incontrare altri tecnici dell’appaltatore, quali il direttore del cantiere o il direttore tecnico dell’impresa, figure diverse dal direttore dei lavori, che hanno la responsabilità della rispondenza dell’opera al progetto, dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, della sicurezza del cantiere.

Il direttore dei lavori può recarsi sul cantiere soltanto in qualche occasione, dovendosi limitare a valutare la rispondenza dell’opera al progetto approvato, ed è facultato a servirsi anche di suoi collaboratori con compiti specifici, dovendo garantire soltanto il risultato di una regolare realizzazione dell’opera.

(Cass. n.10728/08)


Direttore dei lavori

Con sentenza 14 luglio 2010 n. 27258, la Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha ribadito che la responsabilità penale del direttore dei lavori di un intervento subordinato al regime del permesso di costruire è quella discendente dall'art. 29 del testo unico edilizia, ovvero:


Sulla responsabilità penale del direttore dei lavori
 

S. C. Cassazione III penale 1974/2002

La Suprema Corte di Cassazione III sez. penale, con la sentenza n. 1974 del 2002, del 22.10.2002, depositata il 17.12.2002,

( Pres. Toriello, rel. Squassoni, Pg. Di Zenpo, Avv. Salvemini) interviene a chiarire, ulteriormente, la disciplina prevista dalla L. 47/85, in merito alla responsabilità penale del direttore dei lavori, introducendo importanti elementi di riflessione e di ricerca scientifica
 

Prima di entrare nel merito della predetta sentenza è opportuno chiarire gli elementi caratterizzanti la responsabilità penale del direttore dei lavori e la tipologia di reato configurabile.

Prima dell’entrata in vigore della L. 47/85, quindi in vigore della L.1150/42, la dottrina si chiedeva se i reati edilizi fossero reati propri o reati comuni. Parte della stessa li riteneva, dalla lettera dell’art. 41 e 31 della L.1150/42, reati propri cioè reati che possono essere commessi solo da determinate persone, oppure da chi si trova in una determinata situazione o rivesta una determinata qualità. Altra parte, invece, li riteneva reati a soggettività ristretta.

Dopo l’introduzione della L. 10/77, si è invece ritenuto che i reati edilizi fossero comuni e non propri, visto che gli artt. 1 e 17 della L.10/77, non fanno riferimento a particolari soggetti.

Questa premessa appare opportuna al fine di identificare in merito a quale tipologia di reati la S.C., con la predetta sentenza, si è espressa in modo così chiaro per gli operatori del diritto e per gli addetti ai lavori tutti.

La S.C., nella predetta sentenza, prima di tutto ritiene essenziale chiarire quali siano i compiti e le connesse responsabilità penali del direttore dei lavori, definendolo “ professionista abilitato, incaricato dall’appaltatore o dal committente, che sovrintende alle opere, assumendo la responsabilità tecnica della loro esecuzione”.

Ai fini di una lettura ed analisi della pronuncia sopra richiamata, appare opportuno menzionare, per intero, l’art. 6 c.1. della L. 47/85 che stabilisce, “il titolare della concessione, il committente, sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché – unitamente al direttore dei lavori – a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive contenute nella medesima”

Da ciò deriva che il direttore dei lavori è tra i soggetti tenuti all’osservanza della conformità della edificazione alla concessione ed alle modalità esecutive stabilite nella medesima pertanto, secondo la Suprema Corte, il compito di controllo di tale soggetto, la cui violazione è sanzionata dall’art. 20 della L. 47/85, è limitato all’accertamento di un valido provvedimento concessorio ed al suo rispetto. 

Quest’ultima affermazione della S.C. contenuta nella sentenza 1974/2002 è sicuramente di enorme importanza poiché afferma come il direttore dei lavori debba verificare la validità del provvedimento concessorio, ovvero la potenzialità per il provvedimento stesso di esplicare, secondo legge, gli effetti ivi previsti, rilevando in tutte le ipotesi di non validità una (co) responsabilità penale diretta.

Da ultimo, il direttore dei lavori deve verificarne il rispetto da parte degli altri soggetti comunque interessati dall’efficacia del provvedimento. A questo proposito potrebbe apparire logico e scientificamente sostenibile, affermare che il direttore dei lavori è parte, ai fini della validità del provvedimento concessorio, con gli altri soggetti tra cui anche la P.A. Non solo, in merito all’obbligo del controllo o di garanzia del direttore dei lavori, degli effetti del provvedimento concessorio, compito questo derivante dall’art. 6 della l. 47/85, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 20 della L. 47/85 – edificazione senza concessione – è necessario che si verta in regime concessorio e non autorizzatorio. Pertanto si deve trattare di direzione di lavori assentibili con concessione e non con autorizzazione, laddove la figura dello stesso non è richiesta dalla legge, salvo il disposto dall’art. 2 della L. 1086/1971. Non solo la S.C. continua affermando che, in tutti i casi, per “ giungere alla conclusione che l’imputato sia responsabile del reato di edificazione senza concessione occorre dimostrare un suo effettivo contributo causale, di natura morale, alla commissione dell’illecito materialmente posto in essere da altra persona.”

Ora,questa affermazione illuminante per la dottrina, in merito alla responsabilità penale nei reati edilizi, introduce il limpido principio in base al quale il giudice di merito deve accertare, per tutti i soggetti previsti dall’art. 6, un effettivo contributo causale, di natura morale, alla commissione dell’illecito, penalmente perseguibile, materialmente posto in essere da altra persona.

 

 

   
 

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