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SCIA E DIA SENZA NESSUN BOLLO


Con la Risoluzione n. 24/E del 08/04/2013, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al
corretto trattamento da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, ai seguenti documenti:
• segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
• attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che Enti e privati devono presentare al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l’esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di
prevenzione incendi;
• nulla osta di fattibilità che i titolari delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco possono
richiedere preventivamente al Comando Provinciale;
• richieste di verifiche in corso d’opera al fine di attestare la rispondenza delle opere alle disposizioni
in materia di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.
La norma sull’imposta di bollo, l’art. 3 della tariffa, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642, prevede
l’assoggettamento all’imposta, tra gli altri, delle «… Istanze (…) dirette agli uffici e agli organi, (…),
dell’Amministrazione dello Stato, (…) tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento
amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili…».
L'Agenzia delle Entrare, a seguito di numerose richieste di chiarimento ha fornito i seguenti chiarimenti.
1. La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che ha sostituito la DIA (Denuncia di Inizio
Attività), non deve essere assoggettata ad imposta di bollo, sempreché in esito alla presentazioni di detta
segnalazione non sia prevista da parte dell’amministrazione ricevente il rilascio di un provvedimento o,
comunque, il rilascio di certificazioni.
2. La dichiarazione relativa al rinnovo periodico di conformità antincendio, essendo un atto con il
quale si comunica «…l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio…» non deve essere
assoggettata all’imposta di bollo in quanto non integra una istanza volta ad ottenere il rilascio di un
provvedimento amministrativo o di una certificazione.
3. Il nulla osta di fattibilità rientra tra gli «Atti e provvedimenti…» di cui all’art. 4 della tariffa allegata
al D.P.R. 642/1972, «…rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta» e, pertanto, è soggetto
all’imposta di bollo nella misura di € 14,62 per ogni foglio. Alla stessa imposta è soggetta anche l’istanza
volta ad ottenere il rilascio di tale provvedimento.
4. In merito alle richieste di verifiche in corso d’opera, se a seguito dell'effettuazione di dette visite,
l’amministrazione proceda all’emanazione di un atto amministrativo, sia l’istanza che il relativo atto
rilasciato devono essere assoggettati ad imposta di bollo.Pagamento debiti e Certificazioni crediti P.A.: dal MEF 2 circolari chiarificatrici

 

 

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