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Certificatori energetici e impianti termici: via libera ai regolamenti

Approvati dal Consiglio dei Ministri che si e' appena concluso, uniformano la normativa italiana alla direttiva europea

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, idue attesi regolamenti che attuano il decreto legislativo n. 192 del 2005 e uniformano le norme italiane alla direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia (direttiva n. 2002/91/CE).

Il primo regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamentonecessari per assicurare la qualificazione professionale e l’indipendenza dei tecnici espertie degli organismi abilitati a rilasciare lacertificazione energetica degli edifici.

In base al Regolamento approvato oggi, potranno svolgere l’attività di certificazione energetica itecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private che liberi professionisti, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario; gli enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti; le società di servizi energetica (Esco).

I tecnici sono tenuti a frequentare specifici corsi di formazione della durata minima di 64 ore, tenuti, a livello nazionale, da università, enti di ricerca, ordini e collegi professionali, mentre, a livello regionale, dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati.

I certificatori, al fine di assicurare la propria indipendenza, dovranno affermarel’assenza di conflitto di interessi con progettisti, costruttori e produttori di materiali coinvolti nella costruzione o ristrutturazione dell’edificio certificato. Infine, l’Attestato di certificazione energetica (Ace) ha valenza di atto pubblico, con la responsabilità diretta del tecnico che appone la firma, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale“Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.

Il secondo regolamento riguarda l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estivadegli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Il regolamento ha già acquisito i pareri favorevoli del Cnr, dell’Enea, del Cncu e del Consiglio di Stato, nonché l’intesa della Conferenza unificata.

L’approvazione consente di rendere più incisivo il quadro normativo e di evitare le eventuali sanzioni della Commissione Ue per la mancata attuazione della direttiva.

In sintesi, il regolamento definisce una disciplina dei controlli e delle ispezioni degli impianti di climatizzazione estiva che integra quella già esistente per gli impianti di climatizzazione invernale; prevede che anche le ispezioni per gli impianti termici vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o riconosciuti;introduce alcune semplificazioni amministrative per i cittadini e le pa in tema di controlli e ispezioni dei sistemi di condizionamento dell’aria.

 Scarica il dlsg 192/2005

 Scarica la direttiva n. 2002/91/CE

 

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