Ministero dell'interno
Decreto 3 agosto 2015
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
G.U. del 20 agosto 2015, n.192 - S.O. n. 51
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1
della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;
Visto il regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e
successive modificazioni, «Regolamento recante la semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'articolo 49, comma 4-quater, deldecreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto
del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983,
recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione
incendi»;
Visto il decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante
"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto
del Ministro dell'interno del 31 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2003, recante
«Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di
distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e
ventilazione»;
Visto il decreto
del Ministro dell'interno del 3 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004, recante
«Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei
dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo,
relativamente alla sicurezza in caso d'incendio»;
Visto il decreto
del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2005, recante
«Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in
attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione
incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
Visto il decreto
del Ministro dell'interno del 15 settembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 5 ottobre 2005,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani
degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli
di prevenzione incendi»;
Visto il decreto
del Ministro dell'interno del 16 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007,
recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi
costruttivi di opere da costruzione»;
Visto il decreto
del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante
«Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto
del Ministro dell'interno del 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante
«Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio»;
Visto il decreto
del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Capo Dipartimento della protezione civile del 14 gennaio 2008,
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2008, recante «Approvazione delle
nuove norme tecniche per le costruzioni»;
Visto il decreto
del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da
allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151»;
Visto il decreto
del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013,
recante la «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi»;
Ravvisata la necessità di semplificare e razionalizzare l'attuale corpo
normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l'introduzione
di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione
incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
e mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al
progresso tecnologico e agli standard internazionali;
Sentiti i rappresentanti delle categorie produttive e professionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi
di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione
incendi
1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione
incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 si possono applicare alle attività di
cui all'articolo 2 in alternativa alle specifiche disposizioni di
prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell'interno di seguito
indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139:
a) decreto
del 30 novembre 1983 recante
«Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e
successive modificazioni»;
b) decreto
del 31 marzo 2003 recante
«Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di
distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e
ventilazione»;
c) decreto
del 3 novembre 2004 recante
«Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei
dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo,
relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
d) decreto
del 15 marzo 2005 recante
«Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in
attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione
incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto
del 15 settembre 2005 recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli
impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi»;
f) decreto
del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di
prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
g) decreto
del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle
costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
h) decreto
del 20 dicembre 2012 recante
«Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva
contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi».
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare alla
progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui
all'allegato I del decreto
del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i
numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75,
limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero
di natanti e aeromobili; 76.
2. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare alle
attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di interventi
di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme
tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza
antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata
dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione
parziale o di ampliamento da realizzare.
3. Per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su
parti di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui
all'articolo 1 si applicano all'intera attività.
4. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 possono essere di riferimento per
la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività indicate al
comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti
nell'allegato I del decreto
del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
Art. 3
Impiego dei prodotti per uso antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del
presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo
le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile
dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della
documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi
sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono rispondenti alle
prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di
disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili,
già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva
98/34/CE e successive
modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione
sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente
commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in
virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea,
ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione
europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio
economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che
permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza
dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate
al presente decreto
3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso
antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero
dell'interno applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n.
764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Art. 4
Monitoraggio
1. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, del Ministero dell'interno, provvede al monitoraggio
dell'applicazione delle norme tecniche di cui all'articolo 1.
Art. 5
Disposizioni finali
1 Ai fini dell'applicazione delle norme tecniche di cui all'articolo 1,
restano valide:
a) le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 relativamente
alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto
del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima
documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme
tecniche di cui al presente decreto;
b) le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto
del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 e
quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del
Ministro dell'interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli
importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali
dei vigili del fuoco.
2. Per le attività di cui all'articolo 2 in possesso del certificato di
prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli
3, 4 e 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente
decreto non comporta adempimenti.
3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2015
Il Ministro: Alfano
Allegato