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Impianti antincendio, in vigore da oggi le nuove regole

Decreto Ministeriale 20/12/2012

(Gazzetta ufficiale 04/01/2013 n. 3)

Regolamento valido per impianti nuovi o modificati, escluse attività a rischio rilevante e edifici storici

04/04/2013 - Entra in vigore oggi la “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.
 
Il testo, contenuto nel DM 20 dicembre 2012 del Ministero dell’Interno, regola la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti antincendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nonché la redazione e la presentazione del progetto dell’impianto, l’installazione, la manutenzione, la conservazione dei documenti e l’installazione delle reti di idranti e degli impianti sprinkler.
 
Le nuove regole valgono per gli impianti di nuova costruzione, ma anche per quelli esistenti che hanno subito degli interventi di modifica, e si riferiscono ai prodotti conformi alle disposizioni comunitarie.

 
 
Oltre a questi, possono essere usati i prodotti legalmente fabbricati o commercializzati negli Stati membri dell’UE o in Turchia, o legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione Europea di libero scambio (EFTA).
 
Sono invece esclusi gli impianti installati nelle attività a rischio di incidente rilevante, regolati dal Decreto legislativo 334/1999e negli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche, archivi, musei e gallerie.
 
Restano fuori dall’applicazione della nuova regola tecnica anche gli impianti di distribuzione stradale di Gpl e gas naturale per autotrazione, i depositi di Gpl, di soluzioni idroalcoliche e di gas di petrolio liquefatto.
(riproduzione riservata)

 

 

 

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